Proposizione in appello di questione nuova non esaminata in primo grado – Cass. n. 40759/2021
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - ordinanze - Proposizione in appello di questione nuova non esaminata in primo grado - Pronuncia di ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. - Inammissibilità - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Accertamento della nullità - Cassazione con rinvio della menzionata ordinanza - Necessità.
È ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. ove se ne deduca la nullità per avere il giudice di appello utilizzato la forma di decisione in forma semplificata pur essendo stato investito di una questione nuova non esaminata in primo grado, nella specie, di deferimento di un giuramento decisorio ed abbia erroneamente deciso il gravame, esaminando prima la questione nuova in senso negativo per l'appellante e successivamente l'appello con il criterio di valutazione di cui al comma 1 del cit. art. 348 bis.(Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio l'ordinanza emessa ex art. 348 bis c.p.c. , ritenendo assorbita l'impugnazione della sentenza di primo grado ed ha rinviato davanti la Corte d'Appello per una nuova decisione con le forme ordinarie).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 40759 del 20/12/2021 (Rv. 663579 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_348 bis, Cod_Proc_Civ_art_345, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_383