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Azione revocatoria - Soggezione alla mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010

Esclusione – Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 25855 del 23/09/2021 (Rv. 662258 - 01)

L'azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali ed avendo solo l'effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l'atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità "inter partes" dell'atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate alla condizione di procedibilità della domanda consistente nel previo esperimento del procedimento di mediazione ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010.