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Condizione di procedibilità ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010 -

Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza - Obbligatorietà della mediazione in appello - Esclusione – Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020 (Rv. 659412 - 01)

In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso art. 5, comma 1-bis, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell'art. 5, comma 2.