Mediazione obbligatoria ex d.lgs. n. 28 del 2010 - Esclusione - Ragioni. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 9204 del 20/05/2020 (Rv. 657736 - 01)
La controversia avente ad oggetto il pagamento di un assegno bancario a persona diversa dall'effettivo beneficiario, non è sottoposta alla mediazione obbligatoria, trattandosi di fattispecie che non rientra nell'ambito dei "contratti bancari", perché la convenzione di assegno, se può trovarsi inserita anche nel corpo dei detti contratti, conserva sempre la propria autonomia, rientrando l'assegno nel novero dei "servizi di pagamento", ai sensi dell'art. 2, lett. g), del d.lgs. n. 11 del 2010, che prescindono dalla natura "bancaria" del soggetto incaricato di prestare il relativo servizio.