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Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale – Cass. n. 5633/2022

Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ammissibilità' del ricorso - Opposizioni esecutive - Violazione del giudicato da titolo esecutivo giudiziale - Ricorso per cassazione - Requisiti di ammissibilità ex art. 366 c.p.c. - Individuazione.

 

Il ricorso per cassazione con cui venga denunciata la violazione, da parte del giudice dell'opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi, dell'art. 2909 c.c. riguardo al titolo esecutivo giudiziale passato in giudicato, deve contenere, a pena di inammissibilità, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., la specifica indicazione del precetto sostanziale violato, nei cui limiti deve svolgersi il sindacato di legittimità, e, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., della parte del provvedimento giurisdizionale passato in giudicato contenente il precetto sostanziale di cui si denuncia l'errata interpretazione, nonché dell'eventuale elemento extratestuale, ritualmente acquisito nel giudizio di merito, che sia rilevante per l'interpretazione del giudicato.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5633 del 21/02/2022 (Rv. 664034 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_366, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617

 

Corte

Cassazione

5633

2022