Errore percettivo limitato ad una sola di esse – Cass. n. 4678/2022
Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - errore di fatto - Decisioni della Corte di cassazione - Plurime "rationes decidendi" - Errore percettivo limitato ad una sola di esse - Rilevanza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di revocazione dei provvedimenti della Corte di cassazione, la contestazione dell'errore di fatto revocatorio, ai sensi dell'art. 395, comma 1 n. 4 c.p.c., presuppone la sua decisività, requisito che deriva dalla natura straordinaria del rimedio e dall'esigenza di stabilità del giudicato, in ossequio al "principio di ragionevole durata del processo" e al connesso divieto di protrazione all'infinito dei giudizi; tale decisività non sussiste qualora l'impugnato provvedimento trovi fondamento anche in ulteriori ed autonome "rationes decidendi" rispetto alle quali non sia contestato alcun errore percettivo.(Nel caso di specie, la S.C. ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione di una propria ordinanza che aveva erroneamente dichiarato l'improcedibilità del ricorso per mancata produzione, ex art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c., della relata di notificazione della sentenza di merito, ma che, nel prosieguo della motivazione, aveva altresì aggiunto che tutti i motivi del ricorso erano inammissibili, risultando così il denunziato errore percettivo inidoneo a travolgere l'ulteriore "ratio" del provvedimento impugnato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 4678 del 14/02/2022 (Rv. 664195 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_369