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Rinuncia del medico all'impugnazione – Cass. n. 8116/2022

Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Impugnazioni civili - appello - incidentale - in genere - Rinuncia del medico all'impugnazione - Inefficacia dell'impugnazione incidentale della struttura - Esclusione - Fondamento.

 

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, la rinuncia all'impugnazione principale da parte del medico non determina l'inefficacia dell'impugnazione incidentale proposta dalla struttura sanitaria, tenuto conto, da un lato, che alla fattispecie non è applicabile l'art. 334, comma 2, c.p.c. (che si riferisce alla sola declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione principale), e dall'altro che la responsabilità della struttura è autonoma da quella del medico del quale la stessa si sia avvalsa, configurandosi come responsabilità per fatto proprio e non per fatto altrui.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 8116 del 14/03/2022 (Rv. 664550 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_333, Cod_Proc_Civ_art_390, Cod_Proc_Civ_art_391, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_2055

 

Corte

Cassazione

8116

2022