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"Pactum de non exequendo ad tempus" – Cass. n. 29932/2022

Esecuzione forzata - arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Clausola compromissoria - "Pactum de non exequendo ad tempus" - Possibilità - Condizioni - Fattispecie.

 

Il "pactum de non exequendo ad tempus" (inteso a subordinare l'esercizio dell'azione esecutiva alla formazione del giudicato sul provvedimento che ne rappresenti il titolo) dev'essere chiaramente contemplato dalle parti in una pattuizione contrattuale, non potendo ritenersi insito nella previsione di una clausola compromissoria. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto che la presenza di una clausola compromissoria nel contratto concluso, per atto pubblico, dalle parti valesse - di per sé - ad escludere il diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del titolo esecutivo stragiudiziale rappresentato dal contratto medesimo).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 29932 del 13/10/2022 (Rv. 666304 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Civ_art_1322, Cod_Proc_Civ_art_808

 

Corte

Cassazione

29932

2022