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Mediazione obbligatoria - Art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 31209 del 21/10/2022

Controversie in materia di contratti bancari e finanziari - Ambito applicativo - Fideiussione in favore di un cliente della banca - Esclusione - Fondamento.

In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.