Inidoneità alla conduzione personale – Cass. n. 4539/2023
Trentino-alto adige - province - bolzano - materie di competenza provinciale - masi chiusi - Assunzione del maso chiuso - Requisiti preferenziali - Cause di esclusione - Nozione di "inabilità" - Incapacità accertata e dichiarata dal giudice - Necessità - Inidoneità alla conduzione personale - Irrilevanza - Ragioni - Fattispecie.
Ai fini della valutazione dei requisiti preferenziali per l'assunzione del maso chiuso, la nozione della causa di esclusione della "inabilità" di cui all'art. 14, l.p. Bolzano n. 17 del 2001, nella versione "ratione temporis" applicabile - ossia quella antecedente alle modifiche di cui alle l.p. Bolzano n. 2 del 2010 e n. 5 del 2018 - si riferisce ai casi in cui l'incapacità sia stata oggetto di accertamento e di conseguente dichiarazione giudiziale, in quanto idonea a creare uno "status" giuridico preclusivo della capacità di assumere una efficace conduzione del maso, senza che rilevi l'idoneità alla conduzione personale e diretta del fondo (nella specie per età avanzata), costituendo il termine indicato nella norma una mera imprecisione letterale.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 4539 del 14/02/2023 (Rv. 666860 - 01)