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Scelta del correntista sul relativo momento – Cass. n. 12993/2023

Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - contratti bancari - Conto corrente bancario - Richiesta ex art 119, comma 4, T.U.B. - Scelta del correntista sul relativo momento - Valutazione del termine della banca per l'esecuzione della richiesta e di quello processuale ex art. 183 c.p.c. - Necessità - Conseguenze.

 

In tema di conto corrente bancario, la scelta del correntista circa il momento - anteriore all'instaurazione del giudizio da promuoversi contro la banca (con le eventuali conseguenze sull’istanza ex art. 210 c.p.c. se formulata, ricorrendone i presupposti, nel medesimo giudizio) o in pendenza dello stesso - in cui esercitare la facoltà di richiedere all'istituto di credito la consegna di documentazione ex art. 119, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, deve tenere conto, necessariamente, al fine del successivo, tempestivo deposito di detta documentazione, oltre che del termine (novanta giorni) spettante alla banca per dare seguito alla ricevuta richiesta, di quello, diverso e prettamente processuale, sancito, per le preclusioni istruttorie, dall'art. 183, comma 6, c. p.c. con le relative conseguenze ove esso rimanga inosservato, fatta salva, tuttavia, in quest'ultima ipotesi, la possibilità di valutare, caso per caso, se la condotta del correntista possa considerarsi meritevole di tutela mediante l'istituto della rimessione in termini.

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12993 del 12/05/2023 (Rv. 667898 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_210

 

Corte

Cassazione

12993

2023