Obbligazioni in genere - solidarietà - sentenza - Condebitori solidali - Sentenza tra creditore e uno dei condebitori - Inefficacia verso gli altri debitori - Partecipazione al giudizio degli altri in assenza di domande nei loro confronti - Equiparabilità al caso di estraneità al procedimento - Sussistenza.
In tema di obbligazioni solidali, la sentenza pronunciata tra il creditore e uno dei debitori in solido non ha effetto contro gli altri debitori, quand'anche questi abbiano partecipato al giudizio ma senza essere destinatari di domande, essendo quest'ultima evenienza equiparabile a quella in cui il condebitore resti estraneo al giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 12496 del 10/05/2023 (Rv. 667753 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1306, Cod_Civ_art_2909
Corte
Cassazione
12496
2023