Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - agenzia (contratto di) - (nozioni, caratteri, distinzioni) - Fallimento del preponente - Rapporto di agenzia pendente - Regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, l. fall. - Applicabilità - Fondamento.
Nel caso di fallimento del preponente, al contratto di agenzia pendente si applica, in assenza di una disciplina specifica, la regola generale di sospensione stabilita dall'art. 72, comma 1, e non l'art. 78, vigente "ratione temporis", l. fall. - il quale, peraltro, prevede lo scioglimento del contratto per il fallimento del mandatario, non anche del mandante -, non essendo possibile assimilare tipologicamente il rapporto di agenzia a quello di mandato alla luce dei caratteri distintivi del primo, dati dalla continuità e stabilità dell'attività dell'agente.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10046 del 14/04/2023 (Rv. 667411 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1742, Cod_Civ_art_1703
Corte
Cassazione
10046
2023