Disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P. registrata – Cass. n. 10952/2023
Sanzioni amministrative - applicazione - beni - immateriali - marchio (esclusivita' del marchio) - prodotti - Art. 14, comma 2, del regolamento CE n. 510 del 2006 - Disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P. registrata - Applicabilità al caso di un consorzio riportante nella ragione sociale una D.O.P. attribuita ad altro consorzio - Esclusione - Conseguenze.
Ai consorzi di tutela delle D.O.P. (Denominazioni di Origine Protetta) non si applica la disciplina dei rapporti tra marchi, D.O.P. e I.G.P. (Indicazioni di Origine Protetta) di cui all'art. 14, comma 2, del regolamento CE n. 510 del 2006, che tutela, a determinate condizioni, il marchio registrato o acquisito con l'uso in buona fede prima della data di deposito della domanda di registrazione della D.O.P. o della I.G.P., con la conseguenza che è soggetto a sanzione amministrativa per violazione dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 297 del 2004 (emanato in applicazione del regolamento CEE n. 2081 del 1992) il consorzio di tutela che nella sua ragione sociale usi una D.O.P. attribuita dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ad un altro consorzio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10952 del 26/04/2023 (Rv. 667690 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2602