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Natura coattiva di servitù costituita volontariamente o per usucapione – Cass. n. 10929/2023

Servitù' - prediali - costituzione del diritto - delle servitù' volontarie - costituzione non negoziale - per usucapione - passaggio di cavi e di condutture - Servitù coattiva - Qualificazione - In base al titolo di costituzione - Esclusione - In base alla funzione - Natura coattiva di servitù costituita volontariamente o per usucapione - Ammissibilità - Conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d. n. 1775 del 1933 anziché dell'art. 1068 c.c.

 

La servitù si qualifica come coattiva non in forza del titolo di costituzione bensì in relazione alla funzione svolta, potendo essa essere costituita sia volontariamente che per usucapione, con la conseguente applicazione dell'art. 122 del r.d n. 1755 del 1933, che pone a carico dell'Enel le spese relative allo spostamento, anziché dell'art. 1068 c.c.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10929 del 26/04/2023 (Rv. 667759 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1068, Cod_Civ_art_1027, Cod_Civ_art_1056

 

Corte

Cassazione

10929

2023