Opposizione cd. recuperatola e cd. preventiva – Cass. n. 14328/2023
Sanzioni amministrative - applicazione - opposizione - procedimento – competenza - Codice della strada - Iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.p.r. n. 602 del 1973 - Opposizione cd. recuperatola e cd. preventiva - Competenza per materia del giudice di pace - Limiti.
In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, la competenza del giudice di pace deve essere attribuita per materia in ordine alle controversie aventi ad oggetto opposizione a verbale di accertamento, ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011, nonché prioritariamente per materia, con limite di valore nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 6, comma 5, del citato decreto, per quelle aventi ad oggetto opposizione ad ordinanza- ingiunzione; gli stessi criteri di competenza vanno altresì applicati con riferimento all'ipotesi di contestazione del provvedimento dell'iscrizione ipotecaria, di cui all'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto azione di accertamento negativo, sia essa volta a contestare i presupposti della formazione del titolo esecutivo, quale opposizione tardiva all'ordinanza-ingiunzione ("opposizione c.d. recuperatoria"), ovvero a contestare fatti impeditivi, modificativi od estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo ("opposizione c.d. preventiva").
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14328 del 24/05/2023 (Rv. 667860 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615