Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze.
Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023 (Rv. 667913 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_246
Corte
Cassazione
14178
2023