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Eccezione di incapacità a testimoniare – Cass. n. 14178/2023

Prova civile - testimoniale - capacità a testimoniare - Eccezione di incapacità a testimoniare - Mancata tempestiva deduzione - Conseguenze.

 

Qualora il giudice abbia respinto con ordinanza l'eccezione di incapacità a testimoniare tempestivamente sollevata, essa deve essere nuovamente riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, chiedendo la revoca del provvedimento emesso; in caso contrario, l'eccezione deve intendersi rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità stessa per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14178 del 23/05/2023 (Rv. 667913 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_157, Cod_Proc_Civ_art_246

 

Corte

Cassazione

14178

2023