Fase rescindente volta ad accertarne il presupposto – Cass. n. 13879/2023
Procedimenti sommari - per convalida di sfratto per finita locazione - opposizione dell'intimato - dopo la convalida - Ammissibilità - Condizioni - Opposizione tardiva - Fase rescindente volta ad accertarne il presupposto - Svolgimento del giudizio - Conseguenza - Notificazione inesistente - Termine ex art. 688, comma 2, c.p.c. - Applicabilità.
L'opposizione tardiva alla convalida di sfratto, dopo la fase rescindente, che deve acclarare il suo presupposto di ammissibilità, ovvero la mancata conoscenza del giudizio da parte dell'intimato, dà luogo allo svolgimento di un ordinario giudizio di cognizione, con la conseguenza che, in presenza di una notificazione inesistente, l'intimato che abbia conoscenza dell'intimazione, se intende sottrarsi all'efficacia del provvedimento di convalida, deve proporre opposizione nel termine di cui al all'art. 668, comma 2, c.p.c., atteso che la previsione della irregolarità della notificazione, come causa della mancata tempestiva conoscenza della stessa, comprende anche le ipotesi di inesistenza.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13879 del 19/05/2023 (Rv. 667625 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_668