Contestazioni generiche alla dichiarazione resa dal terzo – Cass. n. 13487/2023
Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - accertamento dell'obbligo del terzo - Disciplina successiva alle modifiche apportate dalla legge n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015 - Regole del subprocedimento - Istanza di parte - Contenuto - Specifica indicazione di "petitum" e "causa petendi" - Necessità - Contestazioni generiche alla dichiarazione resa dal terzo - Conseguenze - Inammissibilità.
Nell'espropriazione forzata presso terzi, in seguito alle modifiche apportate dalla l. n. 228 del 2012, dal d.l. n. 132 del 2014 e dal d.l. n. 83 del 2015, l'introduzione del subprocedimento volto all'accertamento dell'obbligo del terzo avviene su istanza della parte interessata, la quale, pur potendo essere formulata anche a verbale d'udienza, deve essere debitamente circostanziata sia in relazione al "petitum", che alla "causa petendi", con la conseguenza che, qualora essa sia affetta da genericità, il g.e., in mancanza di reazione delle parti interessate, non deve sollecitarne d'ufficio una specificazione, bensì dichiararne l'inammissibilità.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13487 del 17/05/2023 (Rv. 667697 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_548, Cod_Proc_Civ_art_549