Esecuzione forzata - precetto - notificazione - Intimazione di più precetti per lo stesso credito - Legittimità - Condizioni e limiti - Abuso degli strumenti processuali - Insussistenza.
Non è preclusa al creditore e non costituisce "ex se" abuso degli strumenti processuali la rinnovazione del precetto (ancorché eseguita prima della perenzione della precedente intimazione) per l'intero importo del credito e fino alla totale estinzione dello stesso, purché non si chiedano, col precetto successivo, spese, compensi ed accessori dei precetti anteriori, in quest'ultima ipotesi, essendo il nuovo precetto illegittimo, tuttavia, solo per tali voci e non per l'intero.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12195 del 08/05/2023 (Rv. 667586 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_479, Cod_Proc_Civ_art_480, Cod_Proc_Civ_art_483, Cod_Proc_Civ_art_100
Corte
Cassazione
12195
2023