Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - liquidazione - Omessa liquidazione delle spese vive - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Mezzi esperibili - Correzione errore materiale o revocazione.
L'errore del giudice nella determinazione della misura delle spese vive, sostenute dalla parte vittoriosa, può essere emendato o con il procedimento di correzione di cui all'art. 287 c.p.c., ovvero per mezzo del procedimento di revocazione del provvedimento che le ha liquidate, ma non col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 14006 del 22/05/2023 (Rv. 667956 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_287, Cod_Proc_Civ_art_395, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_092, Cod_Proc_Civ_art_391_2
Corte
Cassazione
14006
2023