Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure successionis" e "iure proprio" - Distinzione temporale delle fasi processuali in relazione alla loro costituzione - Necessità - Fondamento.
In tema di equa riparazione, in caso di morte della parte del giudizio presupposto, ai sensi della l. n. 89 del 2001, per il riconoscimento dell'indennizzo spettante agli eredi, i quali abbiano agito sia ”iure haereditatis” sia ”iure proprio”, non può assumersi come riferimento temporale l'intero procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali, al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata, restando preclusa la possibilità di cumulare il danno sofferto dal dante causa e quello personalmente patito dagli eredi in seguito al loro intervento in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 12096 del 08/05/2023 (Rv. 667771 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_110
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Cassazione
12096
2023