Procedimento civile Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 19/01/2024 (Rv. 669980-01)
Riassunzione, in genere - corte costituzionale - sindacato di legittimita' costituzionale - giudizio incidentale - questione incidentale di legittimita' costituzionale - in genere - Incidente di costituzionalità - Conclusione - Riassunzione del giudizio a quo - Individuazione del dies a quo - Differenza tra sospensione necessaria e sospensione anomala.
In tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità -, esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa, mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice -, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 19/01/2024 (Rv. 669980-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_296, Cod_Proc_Civ_art_297