codice di procedura civile libro primo: disposizioni generali titolo III: delle parti e dei difensori capo I: delle parti - 79. (istanza di nomina del curatore speciale)
articolo vigente
Articolo vigente
Art. 79. (Istanza di nomina del curatore speciale)
1. La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonché dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
2. Puo' essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.
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