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statuto della camera di diritto sportivo
STATUTO DELLA CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO
Art. 1 - E' costituita la "CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO" con sede in Roma Via Cardinal de Luca 1
Art. 2 - La CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO non ha scopo di lucro, assicura la gratuità delle attività formative limitando le richieste al rimborso delle spese sostenute per l'organizzazione e non persegue fini politici di alcun partito.
Essa si propone di:
a) Promuovere l'adeguamento dell'ordinamento del diritto sportivo sostanziale e processuale alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della giustizia sportiva;
b) mantenere alto il prestigio degli associati; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale; concorrere alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale.
c) Rappresentare gli iscritti anche nei rapporti con le Istituzioni sportive e politiche per proposte ed iniziative nell'interesse del migliore funzionamento della giustizia sportiva.
d) Promuovere iniziative utili per la formazione e l'aggiornamento professionale degli associati anche mediante conferenze, dibattiti, convegni, pubblicazioni e quant'altro ritenuto utile.
Art. 3 - Possono far parte della CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO, i soci ordinari e i soci onorari: Sono soci ordinari gli Avvocati e i praticanti. Sono soci onorari i professionisti, anche non avvocati, nominati in tale qualifica dal Consiglio Direttivo per particolari benemerenze acquisite nel diritto sportivo.
Sono requisiti necessari per l'ammissione a socio ordinario la mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell'ultimo quinquennio e la iscrizione all'Albo degli Avvocati al Registro dei Praticanti.
L'esercizio dei diritti di socio è subordinato al regolare versamento della quota associativa annuale. Il mancato versamento della stessa, decorsi sei mesi dal compimento dell'anno cui si riferisce, comporterà ipso jure la decadenza della qualità di socio.
Art. 4 - Sono organi dell'associazione: l'assemblea, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Segretario, il Tesoriere, ed il Collegio dei Probiviri. Le cariche sociali sono gratuite.
Art. 5 - L'assemblea dei soci ordinari:
a) approva l'operato del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo; su quest'ultimo votano i soci iscritti nell'anno di riferimento;
b) delinea il programma di massima delle attività della CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO proposto dal Consiglio Direttivo;
c) elegge il Consiglio Direttivo, a maggioranza dei votanti.
E' convocata dal Presidente in seduta ordinaria all'inizio di ogni anno sociale e, comunque, non oltre il mese di dicembre, mediante avviso da comunicarsi almeno 7 gg. prima dell'adunanza a mezzo posta elettronica.
I soci ordinari hanno diritto di parteciparvi se iscritti alla CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO da almeno tre anni consecutivi. In difetto di tale requisito i soci possono, in apposita assemblea da loro tenuta su convocazione del Presidente, eleggere il loro rappresentante designato a far parte del Consiglio Direttivo. Ove non si faccia luogo a tale designazione il Consiglio Direttivo sarà interamente eletto dalla assemblea dei soci ordinari.
In seduta straordinaria l'assemblea dei soci ordinari potrà essere convocata su delibera del Consiglio Direttivo, oppure su richiesta di almeno 1/3 dei soci iscritti.
Art. 6 - In prima convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno 1/4 dei soci effettivi e delibera con la maggioranza dei presenti.
In seconda convocazione è valida quale che sia il numero dei presenti.
Sono consentite deleghe in misura non superiore a tre.
Le eventuali modifiche al presente statuto devono essere deliberate, su proposta del Consiglio Direttivo, dalla assemblea che sarà valida, in prima convocazione, con l'intervento di almeno 2/3 dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti di persona o per delega; ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei soci presenti di persona o per delega.
Art. 7 - L'anno sociale va dal 1° ottobre al 30 settembre successivo.
Non possono partecipare all'assemblea né essere eletti alle cariche sociali soci che siano iscritti da meno di quattro mesi.
Art. 8 - Il Consiglio Direttivo è composto da 25 soci Ordinari. Il Consiglio Direttivo dura in carica un quadriennio. In caso di dimissioni o impedimento protratto per almeno un semestre il Consigliere cessa dalla carica e gli subentra il primo dei non eletti, per il periodo residuo.
Il Presidente, Segretario ed il Tesoriere devono essere eletti tra i soci ordinari. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta ogni tre mesi.
Art. 9 - Il Consiglio Direttivo:
a) delibera sulla ammissione dei soci ordinari e sulla eventuale nomina di soci onorari.
b) provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale;
c) attua il programma di massima delle attività, ove deliberato dall'assemblea;
d) delibera le opportune iniziative per l'attuazione degli scopi della CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO e propone alla assemblea il bilancio consuntivo annuale.
Il Consiglio Direttivo, per la esecuzione di particolari iniziative, può nominare un coordinatore scelto anche tra i non soci, il quale avrà la facoltà di costituire una commissione composta di iscritti, le cui deliberazioni ed attività sono soggette alle direttive del Consiglio stesso.
Il Consiglio Direttivo può altresì delegare ad una Commissione esecutiva, composta di membri del Direttivo stesso, l'attuazione di determinate delibere.
Il consiglio Direttivo delibera la costituzione delle sedi territoriali e nomina il coordinatore/i.
Art. 10 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante posta elettronica, almeno 3 giorni prima dell'adunanza, con indicazione dell'ordine del giorno.
La convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno 5 componenti e le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Le riunioni e decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
Art. 11 - Il Presidente della CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO ne ha la rappresentanza legale. Egli inoltre ha il potere di aprire e chiudere conti correnti postali e bancari a firma congiunta o disgiunta.
Il Presidente potrà altresì richiedere tutte le autorizzazioni amministrative e giudiziarie necessarie allo svolgimento delle attività della associazione; in particolare tutto quanto occorrente alla stampa e diffusione di pubblicazioni di ogni genere per la CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO e per convegni, manifestazioni e dibattiti.
Art. 12 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'assemblea dei soci e dura in carica 4 (quattro) anni.
La carica di componente del Collegio dei Probiviri è incompatibile con quella di componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
I componenti supplenti entrano in carica automaticamente ogni volta che uno dei componenti effettivi per qualsiasi motivo cessi dalla carica.
Il Collegio ha funzioni disciplinari nell'ambito dell'Associazione e può infliggere ai soci le seguenti sanzioni: richiamo, censura ed espulsione.
Vigila sul corretto comportamento dei soci della CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO.
Art. 13 - Il patrimonio della CAMERA DI DIRITTO SPORTIVO è costituito dai contributi dei soci, da donazioni o lasciti elargiti per il conseguimento degli scopi statutari, e da ogni altro contributo legittimamente acquisito.
La quota o i contributi associativi non sono trasmissibili. Nei casi di perdita della qualità di socio per qualsiasi causa, non si fa luogo ad alcun rimborso di quote o contributi associativi.
E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione, a meno che la erogazione sia fatta, a titolo di liberalità, in favore di ONLUS o di associazioni di volontariato equiparate che perseguano la tutela e promozione dei diritti civili.
Gli avanzi di gestione e qualunque disponibilità di cassa saranno sempre impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie o di quelle ad esse direttamente connesse.
E' fatto divieto di perseguire finalità diverse da quelle indicate nell'art.3 o da quelle ad esse connesse.
Art. 14 - In caso di scioglimento della Associazione per qualunque causa il patrimonio sarà devoluto ad altra o altre associazioni forensi senza fini di lucro, da designarsi dall'assemblea, salvo diversa destinazione se imposta per legge.
L'eventuale delibera di scioglimento dovrà essere adottata dalla assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno 3/4 dei soci effettivi.
Art. 15 - Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del libro I titolo II del codice civile, sulle associazioni.
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