Sentenza emessa dal giudice di pace nel giudizio di revocazione di una propria pronuncia in materia di opposizione a sanzione amministrativa, resa anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - Regime di impugnazione della sentenza di revocazione - Appellabilità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 74 del 03/01/2013
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 74 del 03/01/2013
La sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione avverso decisione del giudice di pace in materia di opposizione a sanzione amministrativa, pubblicata in data anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, e della conseguente novellazione degli artt. 339 cod. proc. civ. e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è impugnabile con ricorso per cassazione, e non con appello, dovendosi individuare il mezzo di gravame, a norma dell'art. 403, secondo comma, cod. proc. civ., cui era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione al momento in cui fu resa, senza che abbiano perciò rilievo le citate successive modifiche legislative.