Condominio – amministratore in generale – corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 15706 del 23 giugno 2017 - commento
ìAmministratore - Revoca giudiziaria – Parte che sta in giudizio senza ministero del difensore – Diritto a compenso professionale – Esclusione - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 15706 del 23 giugno 2017 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
In materia di revoca giudiziaria dell’amministratore per gravi motivi (nella specie: mancata esecuzione di tre sentenze di annullamento di delibere assembleari), chiesta in proprio da un condomino, il giudice di secondo grado, confermato che il relativo giudizio si configura come di volontaria giurisdizione e, come tale, privo di carattere decisorio e di incidenza con effetti di giudicato su posizioni soggettive, revocava il legale rappresentante del condominio e lo condannava al pagamento delle spese a titolo di compenso professionale per entrambi i gradi del giudizio.
Avverso tale provvedimento ricorreva in Cassazione il soccombente il quale sosteneva, da un lato, che il giudizio di revoca dell’amministratore è sostanzialmente contenzioso, anche se formalmente camerale, talché il condomino promotore non si poteva difendere personalmente e, dall’altro, che proprio per questo motivo all’attore – che non si era avvalso del patrocinio di un avvocato – non potevano essere liquidate le spese per compensi professionali.
Il primo motivo è stato rigettato in quanto inammissibile, poiché – come costantemente affermato dalla Corte – il decreto emesso in sede di reclamo dalla corte di appello ed avente ad oggetto la revoca dell’amministratore condominiale non è ricorribile in Cassazione, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione (cfr. Cass. Sez. Un. 20957/2004, cui si sono adeguate le successive sezioni semplici).
Diversa, invece, la questione concernente il secondo motivo attinente la liquidazione delle spese, che riguardano posizioni giuridiche soggettive di debito e credito. Anche in questo caso i giudici di legittimità, sulla scorta di un costante orientamento giurisprudenziale (Cass. nn. 12680/2004 e 17674/2004), hanno ribadito che al soggetto che abbia provveduto personalmente alla propria difesa, nei giudizi in cui questo è consentito, spetta solo la restituzione delle spese vive sostenute, documentate ed indicate in apposita nota, ma non la liquidazione di un compenso professionale, visto che il difensore non è stato nominato.
Quando, invece, il legale rappresenti sé stesso in giudizio senza il ministero di altro difensore trova applicazione l’art. 86 c.p.c., con diritto a competenze, rimborso spese ed accessori di legge.