Condominio –Parti comuni – impianto ascensore - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 20713 del 04 settembre 2017 commento
Ascensore – installazione ai sensi dell’art. 1121 c.c. – partecipazione successiva –contribuzione alle spese - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 20713 del 4 settembre 2017 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
La Corte di Appello di Genova, confermando la sentenza di primo grado, riconosceva ad alcuni condomini il diritto a partecipare alla comproprietà dell’impianto di ascensore installato a cura di due partecipanti al condominio. La domanda svolta, quindi, era stata ritenuta implicitamente compresa in quella di accertamento dei relativi costi di installazione e di manutenzione ai fini della determinazione delle singole quote millesimali per la distribuzione delle spese secondo i criteri di cui all’art. 1124 c.c.
Avverso detta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione perché il giudice di secondo grado: aveva solo riconosciuto il mero fatto del costo dell’ascensore; aveva riconosciuto agli attori un diritto di compartecipazione all’impianto senza averne domandato l’accertamento; aveva erroneamente applicato l’art. 1121 c.c. ad un’opera “nata privata” ed, infine, aveva escluso, dalla valutazione dei costi, gli oneri di costruzione.
Il ricorso veniva rigettato.
La Suprema Corte, sui primi due motivi osservava che nel corso del giudizio la domanda iniziale (accertamento dei costi) era stata ridefinita in modo tale da ricomprendere in essa anche quella di partecipazione alla comproprietà dell’impianto, senza per questo avere compromesso le potenzialità difensive delle controparti.
Quanto all’applicazione dell’art. 1121 c.c. veniva richiamato il costante orientamento giurisprudenziale secondo il quale, quando l’ascensore viene installato “ex novo” nell’edificio, si parla di intervento innovativo da deliberare secondo le maggioranze previste dall’art. 1136 c.c., oppure anche all’unanimità se vi sia il consenso di tutti i condomini. In questi casi l’ascensore diventa automaticamente bene comune.
Mentre, rappresentando l’ascensore un bene suscettibile di utilizzazione separata esso può essere installato anche a cura e spese di uno o più condomini nel rispetto dei limiti di cui all’art. 1102 c.c., anche garantendo a tutti i restanti condomini il diritto di una partecipazione successiva. La Corte di Appello, quindi, aveva fatto corretta applicazione del principio dettato dall’art. 1121 c.c.
Per quanto concerne, infine, la censura attinente alla liquidazione dei costi la Corte Suprema ha ritenuto corretto anche il criterio applicato per la formazione delle nuove quote, dal momento che, in assenza di prove sulle spese inerenti alla realizzazione dell’impianto, non poteva che farsi riferimento alla valutazione del CTU il quale aveva preso come parametro il costo iniziale dell’impianto e lo aveva ragguagliato al valore attuale della moneta, evitando indebiti arricchimenti in danno dei nuovi comproprietari.