Condominio - uso turnario parcheggio condominiale
Condominio - uso turnario parcheggio condominiale - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 26630 del 22 ottobre 2018 - Assemblea – impugnazione delibera – uso turnario parcheggio condominiale - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 26630 del 20 ottobre 2018 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
IL FATTO. Un condomino impugna una delibera assembleare che, a maggioranza, decide di regolamentare l’uso dei parcheggi esistenti nel cortile comune applicando il criterio della turnazione.
A fondamento della domanda l’attrice assume l’illegittimità della delibera, in quanto la stessa comprometterebbe l’uso paritario del bene comune, lamentando che, in relazione ai millesimi di proprietà dalla stessa posseduti, l’utilizzo del bene in questione è per lei limitato. Il Giudice di pace dichiara la nullità della delibera ed il Condominio propone appello, che viene accolto dal Tribunale il quale, con espresso riferimento al caso specifico, dichiara che la delibera oggetto di impugnativa non è in contrasto con l’art. 1102 c.c., vista l’insufficienza dei posti auto rispetto al numero dei condomini. A
vverso tale decisione ha proposto ricorso in Cassazione il Condomino, il quale sostanzialmente ha lamentato che il giudice di appello avrebbe dovuto rilevare non solo che la delibera aveva perseguito solo gli interessi di alcuni condomini, ma anche che il diritto di godimento del bene comune non era stato assicurato a tutti i condomini, con conseguente violazione dell’art. 1102 c.c. Il ricorso è stato rigettato in quanto inammissibile.
LA DECISIONE. La Corte nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso ha evidenziato che il motivo di impugnativa si era risolto nella richiesta di un riesame del merito della controversia, preclusa in Cassazione (Cass. Sez. Un. n. 24148/2013).
Peraltro, non avendo la ricorrente indicato né i condomini ingiustamente beneficiati dall’uso turnario, né dimostrato in quali termini la turnazione era per la stessa lesiva, alla fattispecie non poteva che applicarsi la costante giurisprudenza in materia, secondo la quale l’uso indiretto del bene comune, mediante avvicendamento, è ammesso quando l’uso diretto e simultaneo del medesimo non sia possibile (Cass., n. 29747/2017).
L’uso turnario, infatti, non si pone in contrasto con l’art. 1102 c.c. ma costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell’uso della cosa comune da parte dell’assemblea.