Skip to main content

Condominio – regolamento di competenza Giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo

Condominio – controversie – regolamento di competenza Giudice di pace – opposizione a decreto ingiuntivo – domanda riconvenzionale – competenza per valore – effetti - corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 2237 del 28 gennaio 2019 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

FATTO. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo un condominio, nella posizione di opponente, introduceva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per un ammontare che superava la competenza del valore del giudice di pace il quale dichiarava, con sentenza, la propria incompetenza in favore del Tribunale. Riassunta la causa dinanzi a detto Ufficio, il Giudice richiedeva regolamento di competenza ai sensi dell’art. 45 c.p.c., lamentando che il primo Giudice aveva rimesso al Tribunale sia la domanda di opposizione al decreto ingiuntivo, sia quella concernente il risarcimento del danno eccedente i propri limiti di competenza.

DECISIONE. La Corte di Cassazione, decidendo per la separazione delle domande,   si è uniformata ad un consolidato indirizzo della stessa ed ha dichiarato che il Giudice  di pace è competente per la domanda di opposizione a decreto ingiuntivo, mentre per quella relativa all’ammontare del risarcimento dei danni il Giudice naturale è il Tribunale. Ha motivato, in particolare, la Corte che il Giudice di pace è funzionalmente competente nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo che, ai sensi dell’art. 645 c.p.c., devono essere proposti dinanzi allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento monitorio, con la conseguenza che in tale ipotesi il Giudice di rango minore deve separare le due cause rimettendo quella non di sua competenza al Tribunale [1].

Occorre, tuttavia, precisare che quando la domanda riconvenzionale, che superi per valore la competenza del Giudice di pace, sia stata avanzata dal creditore/opposto, il Giudice non è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al Tribunale, in quanto detta domanda è inammissibile e, pertanto, inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo (Cass. n. 18863/2017).  Infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’opposto è sostanzialmente attore e si viene a trovare, a sua volta, nella posizione di convenuto solo quando vi sia nei suoi confronti una riconvenzionale dell’opponente. In tal caso non gli può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis (Cass. n. 16564/2018).

[1] In senso conforme: Cass. n. 272/2015; Cass. Sez. Un., n. 9769/2001.

CONDOMINIO

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO