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Condominio – delibera assembleare –- installazione dell’ascensore – barriere architettoniche - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 15021 del 31 maggio 2019

Delibera –ascensore – barriere architettoniche – installazione in cortile comune di uso esclusivo – prevenzione antincendio – violazione - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 15021 del 31 maggio 2019 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

FATTO. Due condomini impugnavano una delibera assembleare concernente l’installazione dell’ascensore in un cortile comune, sostenendo che trattavasi di innovazione vietata, non finalizzata all’eliminazione delle barriere architettoniche e lesiva del decoro architettonico e della statica dell’edificio. Il condominio si costituiva resistendo alla domanda e chiedendo la condanna degli attori ai sensi dell’art. 96 c.p.c.. Nel giudizio interveniva una condomina che chiedeva l’annullamento della delibera. Le domande venivano rigettate in entrambi i gradi del giudizio. Avverso la sentenza di appello ricorrevano in cassazione i soccombenti, depositando controricorso in replica al ricorso incidentale condizionato del condominio. Anche l’intervenuta proponeva, a sua volta, ricorso incidentale. La Corte di cassazione rigettava, parzialmente, sia il ricorso principale sia quello incidentale della condomina intervenuta; accoglieva due motivi di entrambe le azioni e dichiarava assorbito il ricorso incidentale del condominio, rinviando ad altra sezione della Corte di appello.

DECISIONE. Tra le questioni sollevate nel giudizio alcune assumono particolare rilevanza. I giudici di legittimità, in linea con il decisum della Corte di appello, hanno ritenuto che lo spirito della legge in tema di barriere architettoniche non poteva ritenersi violato per il solo fatto che – come sostenuto dai ricorrenti – l’ascensore non conduceva direttamente ai pianerottoli in corrispondenza dei singoli appartamenti, ma si fermava ad un “mezzanino” per cui, per raggiungere le unità immobiliari, era necessario percorrere un’ulteriore rampa di scale. Ritenendo, così, che per soddisfare le finalità perseguite dalla l. n. 13/1989 è sufficiente anche solo che l’impianto attenui i disagi per i portatori di handicap. La Corte ha altresì richiamato il noto principio di solidarietà condominiale, che implica un contemperamento degli interessi tra le parti interessate ed in forza del quale è legittimo qualunque intervento anche se è tale da attenuare le condizioni di disagio nella fruizione del bene primario dell’abitazione (Cass. n. 6129/2017; Cass. 18147/2013). Per tale profilo la delibera impugnata è stata ritenuta corretta.

Ugualmente rigettato il motivo concernente il posizionamento dell’impianto, realizzato in un cortile che, per regolamento di condominio, era bene comune anche se su di esso ai ricorrenti era stato assegnato un diritto di uso esclusivo. Sul punto ha rilevato la Corte che la riserva di uso esclusivo del cortile in favore di tali soggetti non poteva essere intesa come riconoscimento della piena proprietà del bene in deroga all’art. 1117 c.c., incidendo non sull’appartenenza di tale parte comune alla collettività, ma sulla ripartizione delle facoltà di godimento tra i condomini, che avviene secondo modalità non paritarie determinate dal titolo, in deroga a quanto disposto dagli artt. 1102 e 1117 c.c. (Cass. n. 24301/2017).

Sono stati, invece, accolti i motivi di ricorso concernenti il mancato rispetto delle prescrizioni antincendio con rischio alla sicurezza dello stabile (nella specie: per mancanza di areazione permanente del vano scala). Infatti, anche se la delibera assembleare viene assunta nel rispetto del quorum previsto dall’art. 1120 c.c. la stessa non può autorizzare un’opera che rechi pregiudizio allo stabile. Per questo profilo, pertanto, aveva errato la Corte di appello nel ritenere che l’importanza fondamentale dell’argomento imponeva un intervento immediato del condominio per porre rimedio all’impianto eseguito in violazione delle norme di sicurezza, non rientrando tale decisione nei poteri dell’assemblea.

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