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Comunione e condominio - Corte di Cassazione, Sentenza n. 28282 del 04/11/2019        

riscaldamento centralizzato - adozione del sistema di contabilizzazione del calore - ripartizione delle spese - criterio - consumo effettivamente registrato - conseguenze - riparto sulla base di criteri diversi – illegittimità.

 Le spese del riscaldamento centralizzato di un edificio in condominio, ove sia stato adottato un sistema di contabilizzazione del calore, vanno ripartite in base al consumo effettivamente registrato, risultando perciò illegittima una suddivisione di tali oneri - sia pure solamente parziale - alla stregua dei valori millesimali delle singole unità immobiliari, né potendo a tal fine rilevare i diversi criteri di riparto dettati da una delibera di giunta regionale, che pur richiami specifiche tecniche a base volontaria, in quanto atto amministrativo comunque inidoneo ad incidere sul rapporto civilistico tra condomini e condominio.

Corte di Cassazione, Sentenza n. 28282 del 04/11/2019

Sentenza integrale

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/28282_11_2019_no-index.pdf