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Condominio – Risarcimento danni per caduta in cortile - corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 347 del 13 gennaio 2020
Risarcimento danni per caduta in cortile condominiale – dissuasore di parcheggi – insidia – insussistenza - corte di cassazione, sez. 6, ordinanza n. 347 del 13 gennaio 2020 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO.. Una condomina agiva in giudizio chiedendo il risarcimento dei danni da lei patiti in conseguenza della caduta, avvenuta nel cortile del condominio, a causa della presenza di un dissuasore di parcheggi non visibile né segnalato. Si costituivano la società cooperativa e la società assicuratrice contestando gli addebiti nei loro confronti. Il Tribunale accoglieva la domanda attrice, dichiarando la carenza di legittimazione passiva della società assicuratrice per difetto di azione diretta della danneggiata nei suoi confronti.
La decisione veniva riformata in sede di appello con condanna dell’attrice alla restituzione di quanto percepito per effetto della sentenza di prime cure ed al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio. La soccombente proponeva ricorso per Cassazione che veniva rigettato.
DECISIONE. La sentenza di secondo grado veniva censurata per due motivi trattati, dalla Corte Suprema, congiuntamente. In pratica la ricorrente riteneva che la Corte del merito aveva errato per non avere ritenuto che l’incidente era stato provocato da un ostacolo insidioso in quanto sito in terra, non visibile e collocato in una parte del cortile quasi sempre in ombra. Andava, quindi, applicato l’art. 2051 c.c. che prevede una responsabilità oggettiva del custode, mentre la sentenza impugnata aveva finito per trasformare tale previsione in un’ipotesi di responsabilità per colpa.
Per altro verso la ricorrente lamentava la violazione del principio in tema di prova, avendo la Corte tratto errate conclusioni dalle dichiarazioni dei testimoni, tanto più che non era la danneggiata a dovere dimostrare la pericolosità dell’ostacolo, ma il condominio a provarne l’innocuità.
La Corte di cassazione, in via di fatto, riteneva congruamente motivata la sentenza di secondo grado nella parte in cui aveva escluso l’intrinseca pericolosità del dissuasore che, anche se non segnalato, era visibile soprattutto al momento in cui si era verificato l’incidente (ore 19 del mese di agosto) ed era noto alla ricorrente, che da molti anni risiedeva nello stabile condominiale. La caduta, quindi, avrebbe potuto essere evitata ove la danneggiata avesse prestato ordinaria cautela e diligenza a transitare in luoghi a lei non estranei.
Alla luce di tali considerazioni la Corte ha osservato come i principi sull’obbligo di custodia siano stati modificati (ord. nn. 2480, 2481, 2482, 2483/2018) nel senso che in tema di responsabilità civile per danni “la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale dell’evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione. Ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l’adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l’efficienza casuale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del fatto, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico fra fatto ed evento dannoso”.
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