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Consorzio – Sostituto dell’amministratore del consorzio/supercondominio – corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 9381 del 21 maggio 2020 -  commento

Sostituto dell’amministratore del consorzio/supercondominio – inadempimento - azione diretta nei suoi confronti – presupposti -    corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n.  9831 del 21 maggio 2020 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento

FATTO. Il soggetto X, che aveva ricoperto per un anno la funzione di sostituto dell’amministratore in carica di un Consorzio, in forma di super-condominio, veniva successivamente nominato amministratore giudiziario. Per asseriti ammanchi e spese non giustificate, confermati  dalle verifiche effettuate in sede di ordinario giudizio di primo grado, il convenuto X veniva condannato dal Tribunale a pagare al Consorzio una determinata somma, che veniva ridotta nella sua entità in sede di appello, con conferma della restante statuizione di primo grado.

Il soccombente ricorreva in Cassazione lamentando che il giudice del gravame, in violazione dell’art. 1717 cod. civ., lo aveva erroneamente condannato per responsabilità diretta nei confronti del primo mandante (l’amministratore del consorzio/supercondominio), nonostante che questi, conferendogli l’incarico di sostituto, avesse previamente rinunciato per iscritto ad esercitare azioni di responsabilità nei suoi confronti.

Il ricorso veniva accolto per tale solo motivo, che assorbiva gli ulteriori punti di impugnativa, e la causa veniva rinviata ad altra sezione della Corte di appello.

 

DECISIONE. Le motivazioni espresse dalla Corte di cassazione nell’accogliere il ricorso di X sono sostanzialmente due.

Con la prima, nel richiamare l’ultimo comma dell’art. 1717 cod. civ., i giudici di legittimità hanno evidenziato che se è vero che il mandante può agire direttamente contro la persona sostituita dal mandatario, questo non può avvenire qualora quest'ultimo abbia approvato ed accettato l'opera del sostituto, giudicandola sostanzialmente conforme alle istruzioni impartite con il comportamento dovuto (Cass. 16 luglio 1999, n. 7515). La Corte di appello, invece, non aveva fatto buon governo di tale principio poiché, anche se con formula impropria (“preventiva ratifica”) l’amministratore del Consorzio aveva sostanzialmente rinunciato preventivamente a un’eventuale azione di responsabilità nei confronti del proprio sostituto.

Con il secondo motivo di accoglimento la Corte ha, poi, rilevato che  il Consorzio non aveva neppure dedotto colpa grave o dolo nel comportamento del sostituto o, comunque, un inadempimento contrattuale da parte dello stesso.