Condominio – assemblea – convocazione – corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 7066 del 12 marzo 2021 - commento
Mancata convocazione - avviso di ricevimento - disconoscimento della sottoscrizione – perizia grafologica - corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 7066 del 12 marzo 2021 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO La Corte di Appello di Lecce, su gravame del condominio, rigettava l’impugnativa di una delibera condominiale promossa da un condomino sull’assunta omessa convocazione a due riunioni. Ad avviso della Corte, infatti, il primo giudice non aveva considerato che questi, producendo gli avvisi di ricevimento sottoscritti dal destinatario e dall’incaricato della distribuzione postale (assunto, poi, come teste), aveva provato di avere inviato le raccomandate presso l’abitazione dell’attore. Operato il disconoscimento delle sottoscrizioni apposte dall’attore, le relative perizie grafologiche avevano dato risultati contrastanti.
Avverso la decisione ricorreva in Cassazione l’erede dell’attore originario, assumendo, tra l’altro, che la prova della mancata comunicazione andava rinvenuta nella seconda CTU, che aveva concluso per la non autenticità delle sottoscrizioni apposte sulle cartoline di ricevimento, suffragata anche dalle successive richieste di chiarimenti inviate all’amministratore.
La Corte dichiarava il ricorso inammissibile.
DECISIONE. Con articolata motivazione i giudici di legittimità in sostanza, in via generale, hanno affermato che:
- ai sensi dell’art. 66, ultimo comma, disp.att.c.c. l’avviso di convocazione è un atto unilaterale ricettizio che deve essere non solo inviato, ma anche ricevuto nel termine di almeno cinque giorni rispetto alla data fissata per la prima convocazione (Cass. 30 ottobre 2020, n. 2401). In tal senso deve essere interpretata l’espressione “comunicato” contenuto nella stessa norma;
- il condominio deve, pertanto, dimostrare che l’avviso è pervenuto all’indirizzo del destinatario;
- la presunzione di tale conoscenza – come nel caso concreto, nel quale l’invio dell’avviso di convocazione era stato trasmesso tramite raccomandata con avviso di ricevimento – può considerarsi perfezionata dimostrando l’avvenuta spedizione della raccomandata e il conseguente ricevimento della stessa.
Con riferimento, invece, alla fattispecie oggetto di giudizio la stessa Corte ha evidenziato che:
- il disconoscimento da parte del destinatario/attore delle firme in calce all’avviso di ricevimento aveva innestato un procedimento incidentale di verificazione delle sottoscrizioni, finalizzato alla utilizzazione nel processo della prova documentale;
- nessuna certezza sull’autenticità delle firme era stata raggiunta con l’esperimento delle due CTU nei gradi di giudizio di merito, che avevano dato esiti opposti. In particolare – ad avviso dei giudici – la natura della consulenza calligrafica che «…si fonda su una scienza idiografica, che non poggia, cioè, su leggi generalizzabili, ma studia oggetti singoli, e non è perciò connotata dall’assolutezza dell’interferenza induttiva tipica delle scienze che, al contrario, elaborano frequenze statistiche direttamente rilevanti per l’accertamento del fatto litigioso», rimanda al giudice del merito il compito di valutare discrezionalmente gli esiti della CTU, dando conto dei motivi in base ai quali si associa o dissocia dalle risultanze della stessa;
- per superare la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. irrilevante, inoltre, il richiamo, del tutto generico, a documenti inseriti nel fascicolo di parte nelle pregresse fasi di merito (peraltro neppure citati nella sentenza impugnata), poiché aveva costituito una violazione dell’art. 366, comma 1, n. 5 c.p.c., mirando la ricorrente ad una rivalutazione complessiva delle risultanze istruttorie che è estranea al giudizio di legittimità.
Tutto ciò aveva determinato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.