Condominio – Furto di assegni intestati al condominio - Conto corrente postale – Corte di Cassazione, Sez. 6 Ordinanza n. 26405 del 29 settembre 2021 - commento
Incasso illegittimo – Responsabilità delle Poste -Sussistenza - Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 26405 del 29 settembre 2021 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO Un Condominio instaurava un giudizio nei confronti di Poste Italiane spa per sentirla condannare al rimborso di una somma abusivamente incassata, tramite un ufficio postale, a mezzo di più assegni contraffati, sottratti da ignoti ed illegittimamente negoziati. La Corte di appello riformava la decisione di primo grado, ad avviso della quale l’ente negoziatore aveva agito secondo le regole della normale prudenza.
La Corte di appello, escluso il concorso causale del danneggiato (carente custodia del carnet degli assegni), dichiarava la negligenza delle Poste nell’identificazione del beneficiario degli assegni e del titolare del conto corrente per non aver seguito le indicazione dell’ABI – seppure non vincolanti – in ordine alla verifica dell’identità del medesimo, sia mediante la presentazione di almeno due documenti con foto, sia per aver omesso di richiedere, al momento dell’apertura del conto, il codice fiscale e la produzione di una busta paga, malgrado la sussistenza di circostanze che avrebbero dovuto indurre le Poste ad una maggiore prudenza.
Avverso tale pronuncia Poste Italiane hanno proposto ricorso per cassazione che veniva respinto.
DECISIONE. Le Poste affermavano di avere proceduto all’identificazione del beneficiario tramite l’esame di un documento di identità, integro da alterazioni visibili e non rilevabili neppure sugli assegni, nonché di non aver potuto compiere, nei tempi brevi di legge, agli ulteriori accertamenti indicati.
In una seconda censura, dichiarata preliminare rispetto al primo motivo che restava assorbito, le Poste lamentavano che il giudice del merito non aveva valuto l’eccezione avente ad oggetto la colpa grave dell’amministratrice del Condominio che, nel passaggio delle consegne, non aveva verificato l’esistenza di altri carnet di assegni oltre a quello a lei consegnato dall’amministratore uscente. Per altro verso con lo stesso motivo si lamentava la mancata considerazione, da parte della corte di merito, del comportamento della stessa amministratrice, la quale aveva fatto decorrere un lasso di tempo eccessivo prima di bloccare il pagamento degli assegni con contestuale denuncia all’autorità giudiziaria.
Secondo la Corte di cassazione l’evento dannoso non era dipeso dal fatto che l’amministratrice non aveva verificato la quantità ed il numero degli assegni in dotazione al conto intestato al Condominio, ma dalla condotta dell’ente giratario per l’incasso in quanto responsabile del pagamento in favore di un soggetto diverso dal beneficiario.
Quanto alla seconda parte del motivo di ricorso i giudici di legittimità affermavano che la ratio decidendi era fondata sul fatto che, comunque, le Poste avevano omesso di assumere i dovuti provvedimenti di cautela (sospensione delle operazioni di prelevamento e pagamento) malgrado la segnalazione da parte del Condominio della negoziazione illegittima (anche se questo era avvenuto a distanza di quattro giorni dal primo incasso). Questo, infatti, avrebbe dovuto mettere in allarme le Poste evitando, in tal modo, i successivi prelevamenti consecutivi dal conto (nella specie:cinque).