La competenza nelle liti condominiali - Corte di Cassazione Sez. 6 Sentenza n. 36967 del 26/11/2021
In tema di controversie tra condomini, a seguito della modifica introdotta all'art. 7 c.p.c., appartengono alla competenza per materia del giudice di pace le cause relative alla misura ed alle modalità di uso dei servizi di condominio. Il conflitto fra proprietà individuale e bene condominiale, non rientra nell’ambito di operatività dell’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c.
Rientrano tra le prime, quelle che riguardano le riduzioni o le limitazioni quantitative del diritto dei singoli condomini ed hanno ad oggetto quei provvedimenti degli organi condominiali che, esulando dalla disciplina delle modalità qualitative di uso del bene comune, incidono sulla misura del godimento riconosciuto ai singoli condomini; appartengono alle seconde, quelle che concernono i limiti qualitativi di esercizio delle facoltà comprese nel diritto di comunione ossia quelle relative al modo più conveniente ed opportuno con cui tali facoltà debbono esercitarsi, nel rispetto delle facoltà di godimento riservate agli altri condomini, in proporzione delle rispettive quote, secondo quanto stabilito dalla legge o dalla volontà della maggioranza oppure da eventuali disposizioni del regolamento condominiale.(Cass. n. 23297/2014).
Da queste cause, ora attribuite entrambe alla competenza per materia del giudice di pace a norma dell'art. 7 cod. proc. civ., come sostituito dall'art. 17 della legge 21 novembre 1991 n. 374, vanno tenute distinte, però, le controversie che vedono messo in discussione il diritto stesso del condomino ad un determinato uso della cosa comune e che, quindi, rimangono soggette agli ordinari criteri della competenza per valore (Cass. n. 4030/2005; n. 17660/2004).
Nella fattispecie il ricorrente ha lamentato "che il cancello arrecava pregiudizio alla sua proprietà e ne ha chiesto la rimozione. Viene quindi in gioco un conflitto fra proprietà individuale e bene condominiale, conflitto non rientrante nell’ambito di operatività dell’art. 7, comma 3, n. 2, c.p.c."
Vale quindi il principio che la competenza per materia si determina, ai sensi dell'art. 10 c.p.c. (dettato per la competenza per valore ma esprimente un principio generale e, come tale, applicabile anche in riferimento agli altri tipi di competenza), con criterio a priori, secondo la prospettazione fornita dall'attore nella domanda (Cass. n. 1122/2007).
la sentenza
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