Opposizione atti esecutivi – Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 2991 del 01 febbraio 2022 - commento
Condominio – opposizione a precetto – giudice competente - Corte di Cassazione, Sez. 6, Ordinanza n. 2991 del 01 febbraio 2021 a cura di Adriana Nicoletti – Avvocato del Foro di Roma – Commento
FATTO. Un condominio, munito di titolo esecutivo giudiziale, intimava precetto ad un condomino per il pagamento di relativa somma. Il condomino proponeva opposizione all’atto di precetto dinanzi al Giudice di pace, sostenendo che l’avvocato del condominio era privo di valida procura, in quanto conferitagli dall’amministratore successivamente revocato. La domanda veniva rigettata ed il condomino appellava la sentenza dinanzi al Tribunale territorialmente competente, il quale rigettava il gravame in quanto la notifica del precetto era avvenuta a cura del legale che aveva assistito l’ente, giusta procura conferitagli per il giudizio concluso con il provvedimento messo poi in esecuzione.
Tale sentenza costituiva oggetto di ricorso per Cassazione che cassava, senza rinvio, la sentenza di secondo grado.
DECISIONE. Stabiliva la Corte Suprema che l’oggetto della controversia costituiva opposizione relativa alla regolarità formale del precetto (art. 617 co. 1, c.c.) poichè l’atto era stato notificato da legale sfornito di procura. La sentenza di primo grado – rispetto alla quale il Giudice di pace era incompetente per materia – non poteva essere appellata ma doveva essere impugnata con ricorso per Cassazione. Il Tribunale, quindi, era incorso in una nullità processuale, rilevabile d’ufficio ai sensi dell’art. 382 c.p.c. in qualunque grado e stato del giudizio.
Secondo l’art. 617 c.p.c., che disciplina la forma dell’opposizione in questione, la relativa azione deve essere proposta, prima che sia iniziata l’esecuzione, dinanzi al giudice competente indicato nell’art. 480, co. 3, c.p.c. con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla data del titolo esecutivo o del precetto. E questi non può essere altri che il Tribunale.