Revoca giudiziale dell’amministratore - Cass. sez. II, 27 dicembre 2023, n. 35979
Annullabile la nomina dell’amministratore revocato giudizialmente – Cass. sez. II, 27 dicembre 2023, n. 35979 – Commento a cura di Adriana Nicoletti, Avvocato del Foro di Roma
La deliberazione resa in violazione dell’art. 1129, co. 13, c.c., norma che impedisce all’assemblea di nominare nuovamente l’amministratore revocato dall’autorità giudiziaria, è comunque annullabile e non nulla, avendo la delibera riguardo alla nomina dell’amministratore del condominio e, quindi, al limitato ambito dei rapporti tra condomini senza alcuna incidenza dell’interesse della collettività. Pertanto, la relativa impugnazione resta soggetta al termine di trenta giorni di cui all’art. 1137, co. 2, c.c.
Con la modifica introdotta nella normativa condominiale dalla legge n. 220/2012 il legislatore ha posto una barriera alla nuova nomina dell’amministratore nel caso in cui lo stesso sia stato revocato dall’autorità giudiziaria. La disposizione risponde alla necessità di non consentire che il rappresentante condominiale, ritenuto responsabile di inadempimenti considerati gravi (ex art. 1129, co. 11 e 12, c.c.) e che abbiano minato il rapporto di fiducia tra il primo soggetto e l’ente amministrato torni a spendere il nome del condominio.
La chiarezza della norma, che ha individuato nella sentenza di revoca il momento determinante per precludere una reiterazione del conferimento dell’incarico all’amministratore giudizialmente decaduto, non ha evitato dubbi in ordine all’applicazione della stessa quando il re-incarico avvenga nel corso del procedimento di revoca giudiziale e, in ogni caso, prima che sia trascorso il termine di dieci giorni, dalla notifica o comunicazione del decreto, per proporre reclamo presso la Corte di appello avverso il provvedimento del Tribunale (art. 64, ult. co., disp.att.c.c.).
In questo caso, non essendosi definito il procedimento in corso, non vi sono impedimenti a che l’assemblea nomini nuovamente lo stesso amministratore ed il giudice dovrà dichiarare la cessazione della materia del contendere. Fermo restando che i ricorrenti, oppure altri condomini dissenzienti, potranno sempre proporre una nuova istanza di revoca sempre che ne sussistano i presupposti, in quanto si tratterebbe di mettere in atto un escamotage per aggirare il divieto posto dalla legge.
Ma vi è un ulteriore profilo da considerare ed è quello concernente il periodo di tempo per il quale l’amministratore non può, in questa situazione, svolgere il relativo incarico per lo stesso condominio. L’art. 1129, co. 13, c.c. non dispone in questo senso, per cui ci si è chiesti se il divieto sia a tempo indeterminato oppure si riferisca solo all’esercizio successivo a quello per cui si è verificata la revoca.
Premesso che l’inderogabilità dell’art. 1129 c.c. può valere solo sull’eventuale nuova nomina dell’amministratore revocato ma, ovviamente, non sul limite temporale della stessa, secondo la giurisprudenza di merito (Trib. Trieste 11 dicembre 2018, n. 792; Trib. Velletri 30 ottobre 2017, n. 3061) il divieto in questione vale solo per l’esercizio successivo alla revoca, con la conseguenza che l’eventuale deliberazione sarebbe annullabile e non nulla (App. Torino n. 2657/2017).