Rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione - Approvazione assembleare - Errori nel prospetto dei conti individuali del singolo condomino - Impugnazione nel termine di cui all'art. 1137, comma 2, c.c. - Necessità - Mancanza - Conseguenze.
Il rendiconto consuntivo approvato dall'assemblea, che contenga errori nel prospetto dei conti individuali per successivi periodi di gestione e che non sia altrimenti idoneo a rendere intellegibili le voci di entrata e di spesa, deve essere impugnato dai condomini assenti, dissenzienti o astenuti, nel termine stabilito dall'art. 1137, comma 2, c.c.; se non impugnato, tale rendiconto è esso stesso titolo idoneo nei confronti del singolo condomino, pur non configurando un nuovo fatto costitutivo del credito.