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Convegno in videoconferenza di gruppo 10 Luglio 2024

10 Luglio 2024 h. 13,30 / 16.30 - Il Codice dei Contratti Pubblici ad un anno dalla riforma. Relatore: Avv. Francesco Pignatiello - Avvocato del Foro di Roma, Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo  - Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza -  Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi

A .Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza dopo le 16.30, cliccare qui.

Scarica:

1. modulo foglio presenze

2. delibera di accreditamento C.N.F.

CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA DI GRUPPO A DUISTANZA

Mercoledì 10 luglio 2024 - h. 13.30-16.30

Il Codice dei Contratti Pubblici ad un anno dalla riforma.

Principali novità, requisiti di partecipazione e cause di esclusione.   

INTRODUCE

Avv. Domenico Condello

Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma

Direttore Scientifico rivista giuridica online Foroeuropeo 

RELATORE

Avv. Francesco Pignatiello

Avvocato del Foro di Roma

Dottore di ricerca in Diritto Amministrativo 

 

PROGRAMMA 

I relatori si soffermeranno sui seguenti argomenti:

Il 1 luglio 2023 è divenuto efficace il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, adottato con d. lgs. n. 36/2023. I relatori si soffermeranno sulle principali novità introdotte dal nuovo Codice e sulle prime applicazioni e interpretazioni giurisprudenziali delle stesse, cercando di trarre un bilancio degli effetti della riforma ad un anno dalla stessa. Inoltre, i relatori analizzeranno, in particolare, la disciplina dei requisiti di partecipazione e delle cause di esclusione, automatiche e non automatiche, anche alla luce della giurisprudenza nazionale e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, e del relativo principio di tassatività delle stesse, concentrandosi sui punti di continuità e di novità rispetto alla normativa precedente. 

Convegni in videoconferenza di gruppo accreditati dal Consiglio Nazionale Forense - L'aggiornamento professionale direttamente nello studio legale con i convegni in videoconferenza foro europeo.  . . . . per informazioni, costi e iscrizione cliccare qui

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.