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Convegno in videoconferenza di gruppo Mercoledì 15 Gennaio 2025

Mercoledì 15 Gennaio 2025 h. 13,30/16.30 - SOVRAINDEBITAMENTO: UNA PRIMA LETTURA DEL CORRETTIVO-TER’ (d. lgs. 13 settembre 2024 n.136) RELATORI Avv. Domenico Condello Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma - Direttore Scientifico rivista giuridica online Foro europeo e della Scuola Forense Foro europeo e Avv. Antonino Romeo Avvocato del Foro di Roma Componente Commissione” Gestore della crisi da sovraindebitamento” Ordine Avvocati di Roma - Convegno in videoconferenza di gruppo a distanza - Accreditato dal Consiglio Nazionale Forense - due crediti formativi ordinari

A .Per accedere alla pagina per effettuare la registrazione dei partecipanti al convegno in videoconferenza dopo le 16.30, cliccare qui.

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1. modulo foglio presenze

2. delibera di accreditamento C.N.F.

CONVEGNO IN VIDEOCONFERENZA DI GRUPPO A DISTANZA

SOVRAINDEBITAMENTO: UNA PRIMA LETTURA DEL ‘CORRETTIVO-TER’ (d. lgs. 13 settembre 2024 n.136)

Mercoledì 15 Gennaio 2025 h. 13:30/16:30

RELATORI

Avv. Domenico Condello

Già Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma 

Direttore Scientifico rivista giuridica online Foro europeo e della Scuola Forense Foro europeo

Avv. Antonino Romeo

Avvocato del Foro di Roma

Componente Commissione” Gestore della crisi da sovraindebitamento” Ordine Avvocati di Roma

PROGRAMMA

Saranno passate in rassegna le principali modifiche apportate alle procedure di sovraindebitamento dal d. lgs. 13 settembre 2024 n.136 (c.d. “Correttivo-ter”) pubblicato in G.U. in data 27 settembre 2024, recante “Disposizioni integrative e correttive al Codice
della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019 n.14”, con riferimento alle disposizioni generali riguardanti il sovraindebitamento ed alle procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 ss. CCII e del concordato minore ex art. 74 ss. CCII.
 Saranno prese in esame anche le disposizioni riguardanti la procedura di liquidazione controllata ex art. 268 ss. CCII, l’esdebitazione in generale e l’istituto dell’incapiente ex art. 283 CCII.


Convegni in videoconferenza di gruppo accreditati dal Consiglio Nazionale Forense - L'aggiornamento professionale direttamente nello studio legale con i convegni in videoconferenza Foro Europeo.  . . . . per informazioni, costi e iscrizione cliccare qui

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.