Skip to main content

111 Mancata approvazione del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 179 (Mancata approvazione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 111 Mancata approvazione del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 179 (Mancata approvazione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Art. 111 Mancata approvazione del concordato

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1. Sezione VI Omologazione del concordato preventivo

----- precedente normativa di riferimento

Art. 179 (Mancata approvazione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che deve provvedere a norma dell'art. 162, secondo comma.

Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 180 per modificare il voto

------------Aggiornamento

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Pendenza di un procedimento di concordato preventivo – Cass. n. 8982/2021Pendenza di un procedimento di concordato preventivo – Cass. n. 8982/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l....
Concordato preventivo - approvazione – Cass. n. 28895/2020Concordato preventivo - approvazione – Cass. n. 28895/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - omologazione - Concordato preventivo - Transazione fiscale ex art. 182 ter l.fall. - Voto negativo dell'Amministrazione - Potere di disapplicazione da parte del giudice - Esclusione - Ragioni. In tema di concordato...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20892 del 05/08/2019 (Rv. 655023 - 02)Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - approvazione - voto – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 20892 del 05/08/2019 (Rv. 655023 - 02)
Revoca del voto già espresso in adunanza - Limiti. In tema di concordato preventivo, nel regime vigente a seguito della modifica della novella apportata con d.l. n. 83 del 2015, conv. con l. n. 132 del 2015, in vigore dal 21 agosto 2015, la revoca del voto espresso dal creditore soggiace agli...
111 Mancata approvazione del concordato  - Dlgs 14/2019 -Art. 179 (Mancata approvazione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -111 Mancata approvazione del concordato - Dlgs 14/2019 -Art. 179 (Mancata approvazione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 111 Mancata approvazione del concordato - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 179 (Mancata approvazione del concordato) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - {tab Articolo vigente     |red} Art. 111 Mancata approvazione del...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.