Pendenza di un procedimento di concordato preventivo – Cass. n. 8982/2021
Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Contemporanea pendenza di un procedimento di concordato preventivo e di un procedimento prefallimentare - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Condizioni - Ricorrenza degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. - Esito negativo del concordato - Dichiarazione di fallimento - Ammissibilità - Esito fase di impugnazione - Necessità - Esclusione.
In pendenza di un procedimento di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., il fallimento dell'imprenditore, su istanza di un creditore o su richiesta del P.M., può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall. e cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l'ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all'esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato; la dichiarazione di fallimento, peraltro, non sussistendo un rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le procedure, non è esclusa durante le eventuali fasi di impugnazione dell'esito negativo del concordato preventivo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8982 del 31/03/2021 (Rv. 660974 - 02)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_047, Dlgs_14_2019_art_106, Dlgs_14_2019_art_111