Fallimento ed altre procedure concorsuali - concordato preventivo - Domanda di concordato preventivo presentata allo scopo di differire la dichiarazione di fallimento - Abuso del processo - Configurabilità - Conseguenze - Inammissibilità.
La domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161 l.fall., presentata dal debitore non per regolare la crisi dell'impresa attraverso un accordo con i suoi creditori, ma con il palese scopo di differire la dichiarazione di fallimento, è inammissibile in quanto integra gli estremi di un abuso del processo, che ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8982 del 31/03/2021 (Rv. 660974 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_087, Dlgs_14_2019_art_047