Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - apertura (dichiarazione) di fallimento - Giudizio di reclamo ex art. 18 l.fall.- Giudizio di rinvio - Rito camerale - Applicabilità - Fondamento.
Il giudizio di reclamo ex art. 181. fall. deve essere tempestivamente riassunto, dinanzi al giudice del rinvio, con ricorso e non con citazione, rimanendo assoggettato alle regole del rito camerale disciplinanti l'originario procedimento di cui esso rappresenta una fase ulteriore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8980 del 31/03/2021 (Rv. 660923 - 01)
Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_051, Dlgs_14_2019_art_053, Cod_Proc_Civ_art_392