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Concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario

Decreto 10 ottobre 2018 - Concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario 10 ottobre 2018 (pubblicato nella G.U. n. 91 del 16 novembre 2018 – 4a serie speciale – concorsi ed esami)

Sul sito del Ministero della Giustizia

Magistrato ordinario - 10 ottobre 2018 - Concorso per 330 posti - Scheda di sintesi

 ►Avviso 16 novembre 2018

 Possono partecipare al concorso di cui trattasi, solo ed esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente, e dall’art. 73, comma 11 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente (articoli 2, 3 e 4 del bando). I requisiti devono essere posseduti entro i termini di vigenza del bando, pena l’esclusione dalla procedura.

I candidati devono inoltre essere in regola con il pagamento del contributo di 50 euro che va versato con una delle modalità indicate nel bando entro i termini di vigenza dello stesso.


REGISTRAZIONE

ACCESSO alla procedura di compilazione della domanda

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.