Concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario
Decreto 10 ottobre 2018 - Concorso, per esami, a 330 posti di magistrato ordinario 10 ottobre 2018 (pubblicato nella G.U. n. 91 del 16 novembre 2018 – 4a serie speciale – concorsi ed esami)
Sul sito del Ministero della Giustizia
Magistrato ordinario - 10 ottobre 2018 - Concorso per 330 posti - Scheda di sintesi
►Avviso 16 novembre 2018
- D.m 10 ottobre 2018- Bando di concorso
(pubblicato nella G. U. n. 91 del 16 novembre 2018 - 4^ serie speciale - concorsi ed esami) - Allegato relativo alle modalità di compilazione e invio della domanda
Possono partecipare al concorso di cui trattasi, solo ed esclusivamente coloro i quali siano in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel testo vigente, e dall’art. 73, comma 11 bis, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, nel testo vigente (articoli 2, 3 e 4 del bando). I requisiti devono essere posseduti entro i termini di vigenza del bando, pena l’esclusione dalla procedura.
I candidati devono inoltre essere in regola con il pagamento del contributo di 50 euro che va versato con una delle modalità indicate nel bando entro i termini di vigenza dello stesso.
►REGISTRAZIONE
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |