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rinvio delle prove scritte esame avvocato 2020 a primavere 2021.

Il Ministro Bonafede ha anticipato, con una comunicazione su Facebook il rinvio delle prove scritte esame avvocato 2020 a primavere 2021.

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esame abilitazione

esercizio professione forense

”L’aggravamento della situazione sanitaria e la conseguente necessità di ridurre, quanto più possibile, le occasioni di diffusione del virus impongono il rinvio delle prove scritte degli esami d’avvocato, programmate per il 15-16-17 dicembre.

Mi dispiace dover dare questa comunicazione ai tanti aspiranti avvocati che si apprestano ad affrontare questa importante tappa della loro vita professionale.

La decisione ha richiesto il tempo necessario per vagliare e confrontare tutte le possibili soluzioni (compresa quella di una maggiore “parcellizzazione” degli esami su tutto il territorio) che permettessero di evitare lo slittamento: tuttavia, di fronte all’evoluzione del quadro epidemiologico, il rinvio rappresenta purtroppo una scelta obbligata supportata anche dal Ministero della Salute.

Si tratta di una decisione in linea con il nuovo DPCM, che ha previsto la sospensione e il rinvio dei concorsi pubblici e degli esami di abilitazione alle professioni fino al 3 dicembre.

Chiaramente, le esigenze logistiche e organizzative non consentono di attendere oltre, anche per venire incontro alle esigenze di programmazione di chi deve sostenere l’esame.

Per cercare di ridurre i tempi della procedura, il Ministero, confrontandosi con gli altri interlocutori coinvolti, sta già lavorando a tutte le soluzioni organizzative che possano consentire di accelerare la correzione delle prove scritte e diminuire quanto più possibile gli effetti di questo rinvio. A breve indicheremo la nuova data dell’esame: al momento, sembra ragionevole ipotizzare che la prova si possa tenere nella primavera del 2021.

Per coloro che hanno superato gli scritti svolti nel 2019, invece, le prove orali proseguiranno perché è possibile, al momento, implementare modalità che garantiscano la sicurezza e la salute dei candidati e dei membri delle commissioni.”

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.