Skip to main content

11 Marzo 2021 usura nel mutuo alla francese a rata fissa

AN135711 Marzo 2021 h 15/16 - Tribunale di Roma sentenza 2188/2021 - usura nel mutuo alla francese a rata fissa considerando la capitalizzazione composta degli interessi - Ne parliamo con l'avv. Domenico Massimiliano Lanari nel Salotto Giuridico Virtuale Foroeuropeo - Partecipazione gratuita.

 

 REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO - IL TRIBUNALE DI ROMA - XV Sezione civile

FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.12.2016. D P e D G evocavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale. S.p.A., già S.p.A. deducendo - in relazione al contratto di finanziamento di € 37.900,00 sottoscritto in data 19.01.2009 da D P , con coobbligazione di D G - l’indebita applicazione di tassi anatocistici. la non corrispondenza del tasso effettivamente applicato al tasso nominale del 12.60% indicato nel contratto, nonché la non corrispondenza del TAEG effettivo a 

Con atto di citazione ritualmente notificato il 05.12.2016. D P e D G evocavano in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale. S.p.A., già S.p.A. deducendo - in relazione al contratto di finanziamento di € 37.900,00 sottoscritto in data 19.01.2009 da D P , con coobbligazione di D G - l’indebita applicazione di tassi anatocistici. la non corrispondenza del tasso effettivamente applicato al tasso nominale del 12.60% indicato nel contratto, nonché la non corrispondenza del TAEG effettivo a 

FATTO E DIRITTO

All'udienza a trattazione scritta del 28.10.2020. i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle formulate nei rispettivi scritti difensivi e nelle note di trattazione scritta.

CONCLUSIONI

OGGETTO: contratto di finanziamento.

Omissis

XV Sezione civile

IL TRIBUNALE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 REPUBBLICA ITALIANA

quello  dichiarato del 13.68% e il superamento del tasso soglia usurario (TSU) da parte del tasso globale annuo (TEG). una volta computato tra i costi del finanziamento anche quello derivante dall’utilizzo della formula degli interessi composti.

Tutto ciò in ragione dell'utilizzo postumo, da parte convenuta, di un piano di ammortamento alla francese con la formula degli interessi composti e dell'applicazione degli interessi di mora sull'intero importo delle rate scadute, comprensivo anche degli interessi e non solo sulla quota capitale.

 Gli attori sponevano inoltre che, in data 03/11/2015, D P aveva contestato ad S.p.A. l'anatocismo e l'usura del prestito, chiedendo la restituzione di quanto pagato in più a titolo di interessi, nonché il risarcimento del danno: ciò posto aveva altresì invocato la risoluzione del contratto.

In data 17/11/2015, la S.p.A. (ufficio reclami) aveva risposto sostenendo la legittimità del proprio operato, essendo questo conforme alla normativa.

In data 11/4/2016 si era concluso con esito negativo il tentativo di mediazione introdotto da in data 20 giugno 2016. la. S.p.A. aveva comunicato a D G il mancato pagamento di nove rate del finanziamento in oggetto e gli odierni attori avevano replicato che i pagamenti erano stati sospesi a seguito della lettera di contestazione del 03/11/2015 rivolta la società finanziatrice.

Nel frattempo, la società finanziatrice segnalava la posizione degli odierni attori alla C'RIF. con pregiudizio alla reputazione commerciale e alla capacità di accesso al credito dell P D

Tanto esposto, gli attori chiedevano l'accoglimento delle seguenti conclusioni: tll) Voglia il Tribunale civile di Roma dichiarare nullo e di alcuno effetto il contratto di finanziamento, erogato da SPA, ora SPA, indicato nel contratto

dal numero pratica 2116699, in quanto il tasso effettivamente applicato è usurano e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel conti-atto di finanziamento, che è. pari a 12,60% annuo, e non è corrispondente neanche al TAEG, indicato nel contratto in 15,68%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso d’interesse effettivo è pari a 23,5302535325169% su base annuale, che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;

2) Voglia il Tribunale Civile di Roma dichiarare nullo e di alcuno effetto la clausola degli interessi, relativa al contratto di finanziamento, erogato da SPA, ora SPA, indicato nel conti-atto dal numero pratica 2116699, in quanto il tasso effettivamente applicato è usurario e non è corrispondente a quello nominale dichiarato nel contratto di finanziamento, che è pan a 12,60% annuo, e non è corrispondente neanche al TAEG, indicato nel conti-atto in 13,68%, mentre invece considerati costi e oneri accessori, il tasso d’interesse effettivo è paria 23,5302535325169% su base annuale, che, confrontato con il tasso soglia, è usurario come sopra meglio esplicato;

3) Voglia il Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare che il tasso di interesse applicato è usurario ex 1.108/96, per cui nulla è dovuto per gli interessi ex art. 1815 c.c.;

4) Voglia il Tribunale Civile di Roma, in via subordinata, annullare il contratto difinanziamento per vizio del consenso, non avendo la spa (già Spa) infondato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, inserita nel piano di ammortamento alla francese, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato; 

5) Voglia il Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare che nella rata di finanziamento, di cui al piano di ammortamento vi sono interessi anatocistici, spalmati lungo tutta la durata del finanziamento ovvero che la rata di finanziamento, così come calcolata dalla spa (già . Spa), con un piano di ammortamento, che contiene geneticamente o intrinsecamente interessi anatocistici e per l'effetto dichiarare che questi non sono dovuti;

6) Voglia il Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare che il piano di ammortamento, è stato arbitrariamente rovesciato in termini imputazione del pagamento delle quote capitali e delle quote interessi con l’effetto di far rimborsare al contraente la quota capitale e la quota interessi, partendo dall'ultima quota capitali e interessi e non dalla prima, con l’effetto di aumentare il debito residuo degli attori a seguito della risoluzione, operata dall P D con la lettera del 3.11.2015, e per l’effetto annullare il conti-atto di

finanziamento e il piano di restituzione delle quote capitali e interessi per vizio del consenso, non avendo la spa (già Spa) informato e spiegato che il piano di

restituzione delle quote capitali e quote interessi era stato invertito, facendoglielo accettare e approvare senza nulla sapere e comprendere sulla progressione delle quote capitali e delle quote interessi;

7) Voglia il Tribunale Civile di Roma accertare e dichiarare che nulla è dovuto dagli attori all’ SPA, già SPA e per l'effetto condannare la SPA, già SPA, alla restituzione degli interessi pagati in più sia in ragione dell’usura e in subordine in ragione dell'anatocismo;

S) Voglia il Tribunale Chile di Roma condannare /' SPA, già SPA in prl pt al risarcimento del danno da fatto illecito ex art. 2043 c.c. nella misura dell’importo degli interessi usurari o nella misura che il Tribunale Ch'ile di Roma riterrà di giustizia, vista l’usurarietà del tasso e la falsa rappresentazione della realtà, poiché nel contratto è dichiarato che il tasso d'interesse nominale annuo è pari al 12,60%, il TAEG è pari al 13,68%, menti-e in realtà il tasso d’interesse effettivo è pari a 23,5302535325169% su base annuale;

9) Voglia dichiarare nulla la clausola, di cui all’art. 3.g del contratto di finanziamento, denominato contratto di finanziamento personale con opzione di carta , in quanto il tasso di mora viene calcolato sulla rata e non già sulla sola quota capitale, determinando anatocismo, non ammissibile, stante le statuizioni della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11638 del 7.06.2016 valide anche al caso di specie, e previo accertamento della usurarietà di tale clausola dichiarane la nullità ai sensi dell’art. 1815 c.c.; in subordine accertato l’anatocismo della clausola, di cui all'art. 3.g del contratto di finanziamento, voglia condannare /' SPA, già SPA, alla restituzione degli interessi eventualmente pagati in più rispetto al capitale. Salvis iuribus. Vìnte le spese"

In via istruttoria, gli attori chiedevano che venisse disposta CTU contabile, al fine di accertare la presenza di anatocismo e usura genetici, presenti all'interno della rata, ove gli interessi anatocistici sono spalmanti ab origine per tutta la durata del finanziamento, nonché al fine di stabilire il dare e avere tra i signori e 1’. e di accertare il rovesciamento delle quote capitali e interessi.

Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio la S.p.A. che resisteva e contestava le censure sollevate nell'atto di citazione, chiedendo il rigetto integrale delle domande attoree. in quanto infondate sia m fatto che in diritto.

Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ‘nel merito, accertare e dichiarare l'infondatezza della domanda attorea e, per l’effetto, rigettare la stessa dichiarando, conseguentemente, i Sigg.ri D. P e D G tenuti all'adempimento dell'obbligazione assunta con la sottoscrizione del conti-atto di finanziamento. Con vittoria di spese, e di compensi di cui al presente giudizio.

Alla comparsa di costituzione veniva allegate il piano di rimborso del finanziamento " alla francese", con una rata mensile pari ad € 662.90.

In particolare, la Banca convenuta non riteneva superata la soglia antiusura del 16.65%, vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, essendo il TAEG pari al 13,68%.

All'udienza di prima comparizione del 06.04.2017. il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all’alt. 183 comma VI c.p.c. e rinviava per l'esame e l'eventuale ammissione dei mezzi di prova.

Entrambe le parti depositavano nei termini le memorie nn. 2 e 3.

Con la memoria n. 2 e contestuale comparsa in prosecuzione si costituiva S.p.A.. incorporante per fusione S.p.A., che si riportava integralmente alla comparsa di costituzione di quest'ultima ed eccepiva la pretestuosità della domanda degli attori, sottolineandone l'inadempimento e la strumentalità della loro richiesta risarcitoria.

Sosteneva, altresi, che il tasso di mora applicato fosse del 15.68% e. dunque, “in linea alle prassi giuridiche e alle normative conferenti di cui alle materie del credito al consumo e delle transazioni commerciali deduceva, altresi, l'inammissibilità della contestazione attorea secondo la quale gli interessi di mora sarebbero stati calcolati sull'intero importo delle rate a scadere del finanziamento e non sulla sola quota capitale, in quanto asserita e mai dimostrata, oltre che smentita per tabulas dai documenti allegati dalla banca convenuta.

Con la terza memoria, gli attori deducevano che la banca convenuta non aveva mosso alcuna specifica contestazione sul dato tecnico-matematico sui seguenti assunti:

Lia) Contestazione del TAEG applicato e dimostrazione della capitalizzazione degli interessi corrispettivi attraverso anche la formula per il calcolo del numero delle rate in regime di capitalizzazione composta;

b) Indicazione del tasso effettivamente applicato al contr-atto e della relativa formula;

c) Prova matematica che, applicando il tasso d’interesse sul debito residuo, si produce anatocismo, fornendo la formula della quota interessi senza anatocismo;

d) Affermazione che per una corretta applicazione della formula della rata in regime di capitalizzazione composta, per togliere l'anatocismo occorre applicare il tasso d’interesse equivalente; affermazione accompagnata da prove e argomentazioni matematiche All'udienza del 04.10.2017. veniva disposta consulenza tecnica contabile e nominata C'TU la dott.ssa C M , alla quale, alla successiva udienza del 25.01.2018. veniva affidato l’incarico di “verificare se il piano di ammortamento allegato al contratto di finanziamento per cui è causa è stato realizzato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi corrispettivi convenzionali, oppure la capitalizzazione composta degli stessi interessi e se in questo secondo caso sia stato superato il TSU vigente all' epoca della sottoscrizione del contratto”, il tutto "tenendo conto delle formule finanziarie applicabili secondo la Banca d’Italia e della delibera CICR 9/2/2000 ".

Rigettata l'istanza di astensione avanzata dalla dott.ssa             , a tanto sollecitata da parte

attrice che aveva sollevato questione di confitto di interessi. la C'TU espletava l'incarico peritale e depositava la relazione tecnica definitiva, nella quale concludeva affermando che le verifiche effettuate ed ampiamente esposte nei precedenti paragrafi permettono di affermare che il piano di ammortamento relativo al finanziamento oggetto di causa è un ammortamento alla francese correttamente applicato secondo le formule classiche della matematica finanziaria, e i ricalcoli del piano di ammortamento analiticamente riportati nella TABELLA 1 permettono di affermare che la capitalizzazione utilizzata è semplice".

Tra l'altro, la C'TU affermava che “nell’ammortamento a rati costanti definito "alla francese”, il regime di capitalizzazione degli interessi è semplice quando ciascuna rata costante la componente "interessi ” è calcolate sul solo capitale residuo Dn-1 per il periodo intercorrente tra la rata n-1 e rata n".

Parte attrice contestava quanto affermato dal CTU. ritenendo erronea T affermazione secondo la quale il regime finanziano della rata e del piano fosse quello "semplice”. nonostante avesse indicato la formula della rata "alla francese” in regime di "capitalizzazione composta ".

All'udienza del 05.09.2018. fissata per Tesarne della consulenza tecnica, il Giudice, tenuto conto delle osservazioni tecniche di parte attrice, rilevata l'opportunità di rispondere nuovamente al quesito già formulato circa il regime di capitalizzazione utilizzato nel piano di ammortamento, nonché di verificare se il tasso effettivo risultante dall'eventuale utilizzo del regime di capitalizzazione finanziaria superasse quello indicato nel contratto o nel documento di sintesi e se il TAEG indicato in contratto superasse quello calcolato secondo le Istruzioni della Banca d'Italia, disponeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e nominava un nuovo CTU fissando l'udienza per il giuramento.

A seguito della rinuncia all'incarico di CTU di. parte di due esperti, veniva nominata C'TU la Prefissa dell'Università "La Sapienza di Roma”, cui veniva affidato il quesito

già posto al precedente CTU, integrato dal seguente:

 “b) in caso di rilevato superamento del tasso di soglia da parte degli interessi corrispettivi capitalizzati in maniera composta, riporti il finanziamento alla gratuità eliminando completamente gli interessi e in relazione al solo capitale quantifichi l’eventuale dare ed avere tra le parti;

c) nel caso in cui non si verifichi l’ipotesi di cui al punto b) calcoli il rapporto dare ed avere in base al piano di ammortamento in capitalizzazione semplice;

d) verifichi la corretta indicazione del TAEG e nel caso in cui riscontri la nullità della clausola ai sensi dell’art. 125 bis co. 6 TUB quantifichi il rapporto di dare ed avere nei limiti di quanto previsto dal co. 7 dello stesso articolo”.

La CTU, Prof.ssa . in data 28.08.2019 depositava la relazione definitiva.

All'udienza del 30.10.2019, fissata per Tesarne della C'TU. il Giudice formulava alle parti proposta transattiva ai sensi dell’art. 185 bis c.p.c. e rinviava la causa per la sua eventuale accettazione.

All'udienza del 15.01.2020. preso atto che entrambe le parti non accettavano la proposta transattiva, la causa veniva inviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.04.2020. poi differita al 28.10.2020 a causa dell'emergenza Covid 19.

All'udienza del 28.10.2020, svolta mediante scambio di note di trattazione scritta, sulle conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione

dei temimi per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

****

Le censure mosse dagli attori ai tassi di interesse applicati dalla Banca convenuta al contratto di finanziamento per cui è causa sono molteplici e riguardano anche sull’utilizzo, peraltro postumo, di un piano di ammortamento alla francese a rata costante calcolata in regime finanziario composto, anziché in regime finanziario semplice, senza alcuna previsione contrattuale al riguardo.

Su tale presupposto, gli attori hanno contestato l'indebita applicazione di interessi anatocistici. insiti nell'ammortamento alla francese e nel computo degli interessi di mora sull’intera rata scaduta, comprensiva non solo della quota capitale, ma anche degli interessi corrispettivi.

Hanno altresi dedotto la non corrispondenza del tasso di interesse effettivamente applicato a quello pattuito. La non corrispondenza del TAEG effettivo a quello dichiarato e il superamento del tasso soglia usurario vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto, da parte del tasso effettivo globale (TEG).

Secondo il costante orientamento di questo Tribunale, il piano di ammortamento alla francese non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti.

Difatti, la caratteristica di un tale piano di rimborso graduale del finanziamento, formato da rate costanti con quota capitale crescente e interessi decrescenti, non è quella di operare un'illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi scaduti e non pagati, posto che la quota interessi di ogni rata è calcolata esclusivamente sull’ammontare del debito residuo del periodo precedente, che è costituito dal capitale dovuto, al netto dell'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti.

Gli interessi convenzionali sono, quindi, calcolati sulla quota capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata, senza capitalizzare in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti

Ragione per cui. dal momento che gli interessi passivi delle rate pregresse non costituiscono affatto base di calcolo nella rata corrente, il sistema di calcolo c.d. alla francese non può generare alcun effetto anatocistico, vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., né direttamente, né indirettamente.

Dunque, la peculiarità dell'ammortamento alla francese è soltanto quella della diversa costruzione delle rate costanti in cui la quota degli interessi e quella di capitale variano al solo fine di privilegiare, nel tempo, la restituzione degli interessi rispetto alla quota capitale.

Né si può sostenere che si sia in presenza di un interesse composto per il solo fatto che il metodo di ammortamento alla francese determina inizialmente un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che. invece, si fonda su rate a capitale costante. In realtà, il piano di ammortamento alla francese risulta più rispettoso del principio di cui all'alt. 1194 c.c. m quanto prevede un criterio di restituzione del debito che privilegia, sotto il profilo cronologico, l’imputazione ad interessi rispetto quella a capitale.

Problema distinto dall'effetto anatocistico vietato dall'art. 1283 c.c., ma comune sia al piano di ammortamento alla francese che al piano di ammortamento con metodo italiano, è quello della formula di matematica finanziaria utilizzata per il calcolo di ciascuna rata.

Qualora il piano di ammortamento sia calcolato utilizzando la formula di matematica finanziaria della capitalizzazione composta, gli interessi sono quantificati sulla base di una formula esponenziale, mentre qualora sia calcolato secondo la formula della capitalizzazione semplice, gli interessi hanno uno sviluppo lineare.

Il regime di capitalizzazione composta è più favorevole al debitore per periodi inferiori all'anno e più gravoso per periodi superiori, sicché nel calcolo di mutui ultrannuali la capitalizzazione composta determina un maggior debito per interessi, nella stessa misura degli interessi anatocistici. ma senza che ciò derivi dal fenomeno anatocistico contemplato dall'art. 1283 c.c.

In tal caso, infatti, la maggiorazione degli interessi è riconducibile esclusivamente al regime finanziano di capitalizzazione composta utilizzato dalla banca per la determinazione della rata e non alla produzione di interessi su interessi scaduti.

L’applicazione nel calcolo del piano di ammortamento (alla francese) di un tasso composto pone innanzitutto il problema della necessità di un'espressa approvazione, da parte del mutuatario, del regime finanziario composto in sostituzione di quello semplice, ovvero se tale regime possa ritenersi tacitamente approvato dal mutuatario una volta conosciuto l'importo delle rate costanti attraverso le quali dovrà avvenire il rimborso graduale del capitale e degli interessi corrispettivi.

Altro problema si pone con riferimento alla normativa sulla trasparenza bancaria, atteso che non dichiarando nel contratto il regime di capitalizzazione che governa il piano di ammortamento del prestito, si finisce per negare al mutuatario la effettiva conoscenza del meccanismo applicativo degli interessi.

La capziosa sostituzione della legge dell'interesse semplice con quella dell'interesse composto nel calcolo delle rate di un piano di ammortamento (alla francese) - circostanza che provoca un innalzamento occulto del tasso di interesse effettivamente applicato - potrebbe comportare, m caso di mancata pattuizione del regime finanziario della capitalizzazione composta, anche la violazione dell'art. 117 TUB. che impone, a pena di nullità, di indicare per iscritto nei contratti bancari il tasso di interesse applicato e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.

Infine, il maggior onere a titolo di interessi riconducibile ad un piano di ammortamento (alla francese) redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, pone l'ulteriore problema del computo di tale "costo occulto" nel calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), da confrontare con il tasso soglia usurario (TSU) introdotto dalla legge n. 108/2008, ai fini della verifica dell'usurarietà dei tassi pattuiti.

Difatti, ai sensi dell’art. 644. IV co., c.p.. come sostituito d’affari. 2 della L. n. 108/1006 "per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito'\

Ciò posto, nel caso di specie, la prima consulenza tecnica d'ufficio aveva concluso affermando che la capitalizzazione utilizzata nel piano di ammortamento alla francese relativo al contratto di finanziamento per cui è causa, fosse quella semplice.

A fronte delle osservazioni tecniche avanzate da parte attrice alla metodologia utilizzata e alle conclusioni del CTU, è stata disposta ed espletata una nuova consulenza tecnica d'ufficio che. dopo aver esaminato la documentazione contrattuale e contabile in atti e tenuto compiutamente conto delle osservazioni dei C7P. ha accertato che il mutuante ha adottato un piano di ammortamento di tipo francese a rata posticipata costante, redatto applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta.

Preso atto che il piano di ammortamento contrattuale segue il regime della capitalizzazione composta, il CTU ha incluso nel calcolo per la determinazione del TEG da confrontare con il TSU ai fini della verifica dell'usura, anche il maggiore costo (onere implicito) corrispondente alla differenza tra la rata contrattuale (calcolata in regime di capitalizzazione composta) e quella risultate dall'applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice.

Ha incluso, quindi, nel calcolo del TEG il maggior costo sostenuto dal mutuatario a seguito del pagamento mensile di una rata (pari ad € 662,90. più 2 € di commissione bancaria, cosi pari ad € 664,90) maggiore rispetto a quella risultante dall’applicazione del regime finanziario della capitalizzazione semplice.

A tal fine, il CTU ha effettuato un’indagine teorica che ha portato all'individuazione di tre piani di ammortamento, con altrettante rate possibili, calcolati con il regime finanziario della capitalizzazione semplice, cui ha poi applicato la formula dei tassi equivalenti per calcolare il TEG rispetto a ciascuno di essi.

Così operando, includendo il costo implicito sulla rata di € 604.31. il TEG è risultato pari al 13.83%; includendo il costo implicito sulla rata di € 571.45. il TEG è risultato pari al 21.12 e. infine, includendo il costo implicito sulla rata pari a € 557.84. il TEG è risultato pari al 22,15. Pertanto, in tutte e tre le ipotesi di ricostruzione della rata, una volta considerato tra ì costi del finanziamento anche il costo implicito calcolato sul differenziale scaturito dal minor importo della rata in applicazione del regime finanziano della capitalizzazione semplice, il TEG è risultato superiore non solo a quello del 15.09% indicato nella lettera di del 17.11.2015, ma anche al tasso soglia usurario (TSU) del 16,65% relativo la categoria "anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari" superiori ad € 5.000.00. vigente all'epoca della sottoscrizione del contratto.

Ne discende che. rispetto a tutte e tre le modalità di calcolo della rata in regime di capitalizzazione semplice, una volta incluso nel computo del TEG il suddetto costo implicito, in aggiunta a urne le altre commissioni, remunerazioni e spese, gli interessi corrispettivi pattuiti nel contratto di finanziamento de quo risultano usurari.

Soltanto nell'ipotesi in cui non si includa il costo implicito posto a carico del mutuatario, ma tutti gli altri costi e spese contrattualmente pattuiti, il TEG ricalcolato dal CTU. pari al 15,28%, risulta inferiore al TSU del 16,65%.

Parte convenuta ha contestato la correttezza del computo del TEG oltre alle spese iniziali e periodiche previste contrattualmente, anche il costo implicito calcolato sul differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del “presunto” regime finanziano della capitalizzazione semplice e la rata contrattuale calcolata in regime di capitalizzazione composta, sostenendo che essa non trova conforto in alcun testo finanziario.

Il Tribunale, al contrario, alla stregua di una corretta interpretazione della norma di cui all'art. 644. IV co., c.p., secondo la quale "per ìa determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito", ritiene che tra i costi, le commissioni e le spese direttamente collegate all'erogazione del finanziamento vada incluso anche il costo occulto a carico del mutuatario, msito nell utilizzo del regime di capitalizzazione composta nella redazione del piano di ammortamento (alla francese); costo pari al differenziale scaturito dal minor importo della rata risultante dall'applicazione del regime di capitalizzazione semplice. 

 Ciò a prescindere dall'accettazione, esplicita o implicita, del regime di capitalizzazione composta degli interessi da parte del mutuatario, posto comunque a conoscenza dell’ammontare complessivo delle rate da pagare per il rimborso graduale del finanziamento Difatti, anche m caso di accettazione da parte del mutuatario del regime finanziano di capitalizzazione composta, il predetto costo implicito andrebbe comunque computato ai fini del calcolo del tasso effettivo globale annuo (TEG), al pan di tutti gli altri costi, spese e remunerazioni collegate al finanziamento, incluso il vero e proprio effetto anatocistico di cui all’art. 1283 c.c.

Pertanto, ritenuta la correttezza sia del metodo utilizzato che dei calcoli elaborati dal C'TU. va accertata l'usurarietà del tasso di interesse effettivo (TEG) concordato nel contratto di finanziamento in contestazione. Conseguentemente, va dichiarata, ai sensi dell’art. 1815, co. 2, c.c.. la nullità della clausola di pattuizione degli interessi corrispettivi e la gratuità del finanziamento, non essendo dovuto alcun interesse.

La gratuità del contratto di finanziamento, con l'eliminazione di qualunque tipo di interesse, corrispettivo o di mora, comporta la necessità di determinare l'ammontare del dare-avere tra le parti, alla stregua dei versamenti effettuati dal mutuatario alla data del 03/11/2015, ovvero all’atto della sospensione dei pagamenti.

Al riguardo, il CTU. premesso che dagli atti di causa risulta che il mutuatario ha pagato 80 rate di € 662.90 ciascuna, per l'importo complessivo di € 53.032, ha accertato che. m caso di mancata applicazione della quota interessi a seguito della gratuità del finanziamento, all’atto della sospensione dei pagamenti sussiste un credito del mutuatario di € 13.060.60.

Una volta eliminati gli interessi usurari. tale importo corrisponde alla somma pagata dal mutuatario in eccesso al mutuante rispetto alla quota capitale da rimborsare, sicché la convenuta va condannata alla restituzione della somma di € 13.060.60 in favore di D P . oltre agli interessi legali dal 03/11/2015. data di messa in mora, all'effettivo soddisfo.

La gratuità del finanziamento m contestazione a seguito dell'accertamento dell’usurarietà del tasso di interesse pattuito determina l'assorbimento di tutte le altre contestazioni sollevate dagli attori in ordine all'illegittima applicazione di interessi anatocistici. alla violazione dell'art. 117 TUB e alla difformità del TAEG effettivo rispetto a quello dichiarato, sicché neppure vanno prese m considerazione le altre ipotesi di ricostruzione del piano di ammortamento e del rapporto dare-avere elaborati in via subordinata dal CTU. mediante la sostituzione del regime di capitalizzazione semplice a quello di capitalizzazione composta, oppure applicando gli interessi sostitutivi di cui all'art. 125 bis, co. 7, TUB.

Tra le domande assorbite vi è anche quella di risarcimento del danno per asserita violazione, da parte dell’Istituto finanziano convenuto, dei principi di correttezza e buona fede sia all'atto della conclusione che nel corso dell'esecuzione del contratto, considerato che esso era stato quantificato in misura pari agli interessi pagati: importo corrispondente a quello che la mutuatala dovrà restituire al mutuante a seguito della dichiarazione di gratuità del finanziamento per il quale sono stati pattuiti interessi usurari.

Le spese di lite, regolate secondo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta, nella misura liquidata m dispositivo, applicando i compensi previsti dal D.M. n. 55/2014. per le cause di valore compreso tra € 5.201.00 a € 26.000.00. nella misura massima in considerazione della complessità delle questioni trattate. Il valore della causa va infatti individuato nell’importo di € 23.667,03. corrispondente al costo del finanziamento oggetto di contestazione.

Allo stesso modo, nei rapporti interni, le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti, vanno poste definitivamente a carico di parte convenuta.

Non essendo state documentate, non possono essere invece liquidate le spese richieste per l'attività svolta dai C'TP di parte attrice.

Infine, neppure sussistono le condizioni di legge per la condanna di parte convenuta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., mancando la dimostrazione quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nel resistere in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

1) previo accertamento della nullità della clausola di pattuizione degli interessi usurari. dichiara la gratuità del contratto di finanziamento stipulato il 19.01.2009 da D P e (ora S.p.A.), con coobbligazione di D G ;

2) per l'effetto di quanto sub 1), condanna S.p.A. alla restituzione della somma di € 13.060.60 in favore di D P . oltre agli interessi legali dal 03/11/2015 all'effettivo soddisfo:

3) condanna S.p.A. alla rifusione delle spese processuali in favore di DP e D G . che liquida in € 518.00 per esborsi ed € 9.023 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, IVA e CPA:

4) nei rapporti interni alle parti, pone definitivamente a carico di S.p.A. le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio, liquidate con separati decreti.

Così deciso in Roma il 21 gennaio 2021

IL GIUDICE

Dott. Fausto Basile