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Magistratura amministrativa. - trenta posti di Referendario di T.A.R

Magistratura amministrativa. - trenta posti di Referendario di T.A.R. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONCORSO (scad. 1 marzo 2011) Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della Magistratura amministrativa.(GU n. 104 del 31-12-2010)

Magistratura amministrativa. - trenta posti di Referendario di T.A.R. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONCORSO (scad. 1 marzo 2011) Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della Magistratura amministrativa.(GU n. 104 del 31-12-2010)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, CONCORSO (scad. 1 marzo 2011) Concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di Referendario di T.A.R., del ruolo della Magistratura amministrativa.(GU n. 104 del 31-12-2010)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visti la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214;

Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444;

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1080, e le leggi 2 aprile 1979, n. 97, e 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125, recante integrazioni al succitato decreto del Presidente della Repubblica, 21 aprile 1973, n. 214;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1997, n. 27;

Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26;

Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111;

Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 9 novembre 2010;

Decreta:
Art. 1

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a trenta posti di referendario di tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, fermo restando la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dalla norma di riferimento.

Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie:
1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato 18 mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita', ed i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata;
2) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio;
3) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, appartenenti ad una delle posizioni dell'area A del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e corrispondente area III del personale del comparto dei Ministeri e aree equivalenti del personale pubblico contrattualizzato, o alla qualifica dirigenziale, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati, anche cumulativamente, nelle suddette categorie; (1)
4) il personale docente di ruolo delle universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio;
5) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche;
6) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni;
7) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, saranno valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo quello piu' lungo riferito alle varie categorie fatte valere dal candidato.

(1) Numero così rettificato da Presidenza del Consiglio dei Ministri, Rettifica 11 gennaio 2011: Comunicato concernente la rettifica, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 gennaio 2011, del bando di concorso , per titoli ed esami, a 30 posti di Referendario dei tribunali amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2010 (GU n. 3 del 11-1-2011).

Art. 2

Le domande di partecipazione al concorso, redatte secondo lo schema di cui all'allegato A), potranno essere consegnate, in plico chiuso ed indirizzato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. - Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa n. 91 - 00186 Roma, all'Ufficio accettazione corrispondenza presso il suddetto indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 14 alle ore 16, entro il termine di decadenza di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Si considerano presentate in tempo utile anche le domande di partecipazione spedite al suddetto indirizzo, entro il termine di cui al precedente comma, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 3

Nella domanda di ammissione i candidati dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita;
3) codice fiscale;
4) recapito presso cui desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso;
5) indicazione della categoria di appartenenza per la quale si chiede l'ammissione al concorso;
6) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
7) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, o i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste;
8) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;
9) la posizione rivestita per quanto riguarda gli obblighi militari.

Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ed hanno la stessa validita' temporale delle certificazioni che sostituiscono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo o di domicilio indicati nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata.

Art. 4

Alla domanda deve essere allegato ai fini dell'art. 11;
1) un curriculum recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami universitari superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata;
2) un certificato rilasciato dalla competente universita' o dichiarazione sostitutiva attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, nonche' per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'art. 1, numeri 1), 2), 3), 4) e 5), la copia autentica dello stato matricolare rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza;
3) tutti i titoli utili che, ai fini della valutazione di cui al successivo art. 11 del presente bando, per motivi organizzativi, dovranno essere presentati unitamente all'istanza di partecipazione, anche se gia' prodotti in allegato a domande di partecipazione a precedenti concorsi per referendario di T.A.R..

Di detti titoli e della relativa documentazione deve essere redatto un elenco firmato dall'interessato da allegare alla domanda di ammissione al concorso unitamente alla documentazione stessa.

I titoli possono essere prodotti in carta semplice e possono essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

I candidati possono altresi' dimostrare il possesso di altri titoli anche mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 5

I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 6

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata nell'art. 1 n. 7) del presente bando.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti e' disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Art. 7

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui al numeri 1), 2), 3), 4), e 5) dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza:
1) un certificato rilasciato in carta libera dall'Azienda sanitaria locale (A.S.L.) competente per territorio o da un medico militare, attestante che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego;
2) diploma di laurea in originale o in copia autenticata.

Art. 8

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui ai numeri 6) e 7)
dell'art. 1 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, entro il termine di cui all'art. 7, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti:
1) certificato rilasciato dal competente Consiglio dell'ordine degli avvocati, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa, nonche' l'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a suo carico (solo per la categoria di cui al n. 6)
dell'art. 1 del presente decreto);
2) diploma di laurea in originale o copia autenticata;
3) estratto dell'atto di nascita;
4) certificato di cittadinanza italiana;
5) certificato di godimento dei diritti politici;
6) certificato penale del casellario giudiziario;
7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva;
8) certificato medico conforme alle prescrizioni di cui all'art. 7;
9) certificato rilasciato dalla competente Prefettura attestante che il candidato ha rivestito o riveste la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbia esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato (solo per la categoria di cui al n. 7) dell'art. 1 del presente decreto).

I certificati di cui ai nn. 1), 4), 5), 6) e 8), del presente articolo ed al n. 1) dell'art. 7 debbono essere di data non anteriore a tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli. Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo.

Art. 9

La Presidenza del Consiglio dei Ministri si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dal candidato.

Art. 10

La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata, che la presiede, da un Consigliere di Stato, da un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche.

Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che sono oggetto di esame.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso il Consiglio di Stato.

Art. 11

La commissione esaminatrice procede, previa determinazione dei criteri di massima, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 4.

Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. Non puo' partecipare alle successive prove di esame il candidato che non abbia ottenuto un minimo di venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 12

Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:
1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) scienza delle finanze e diritto finanziario;
4) diritto amministrativo (prova pratica).

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica.

Nella prova orale i candidati debbono riportare non meno di quaranta cinquantesimi.

Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali.

La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.

Art. 13

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.

Art. 14

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e trattati per le finalita' di gestione della procedura concorsuale. Le predette informazioni potranno essere comunicate unicamente ai soggetti direttamente interessati alla posizione giuridica del candidato.

Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

I responsabili del trattamento dei dati sono individuati, per quanto di loro competenza, nel responsabile del Servizio personale delle magistrature della Presidenza del Consiglio dei Ministri e nel segretario della Commissione esaminatrice.

Art. 15

Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale - del 27 maggio 2011.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi per sostenere le prove, nei giorni d'esame, muniti di valido documento di identita' personale.

Le notizie relative al concorso saranno pubblicate dal Servizio per il personale delle magistrature sul sito internet: www.governo.it/presidenza/usri/magistrature.

Il presente decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per il visto di competenza.

Roma, 16 dicembre 2010.

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il sottosegretario di Stato Letta